FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 30/C del 10.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C del 10.3.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30/C del 10 marzo 2003 questa Commissione d’Appello Federale, decidendo in merito all’appello proposto dalla A.S. Barrese avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 relativa alla gara U.P. Santa Croce/A.S. Barrese del 22.12.2002, accoglieva l’appello e ripristinava il risultato di 0-0 conseguito in campo. Avverso tale decisione proponeva impugnazione per revocazione la U.S. Santa Croce rilevando che l’appello era stato proposto dalla A.S. Barrese oltre il prescritto termine di sette giorni e che a norma dell’art. 29, comma 9, C.G.S. avrebbe dovuto esserne dichiarata l’inammissibilità. L’impugnazione della U.P. Santa Croce, benché proposta nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. Non lo è perché l’argomento fatto valere dalla ricorrente non rientra in alcuno dei casi di cui all’art. 35 C.G.S.. Più per completezza di valutazione che per effettiva necessità, alla luce di quanto appena rilevato, è appena il caso di osservare che l’appello della A.S. Barrese è stato proposto tempestivamente dal momento che - come risulta dagli atti del procedimento – il Com. Uff. n. 37 contenente la delibera impugnata è stato pubblicato il 23 gennaio 2003 (e non il 22 gennaio 2003) e l’appello è stato proposto il 30.1.2003 (e non il 31.3.2003). Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall’U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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