FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CROCE/TRINACRIA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CROCE/TRINACRIA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 26-27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito all’irregolarità della posizione dei calciatori Cavallaro Eugenio e Tomasi Salvatore, della soc. Trinacria, nella gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l’esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Cavallaro ed il Tomasi non avevano preso parte alla gara della loro società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all’esclusione (gara del 29.9.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone – reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che gli stessi Cavallaro e Tomasi il 17.11.2002 avevano legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione dei due calciatori era dunque regolare. Avverso tale decisione proponeva appello la U.P. Santa Croce rilevando che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 3, delle N.O.I.F. (che prevede la perdita di valore ai fini della classifica delle gare disputate da squadra successivamente esclusa dal campionato) e 17, comma 4, C.G.S. (che prevede a sua volta che la sanzione si considera scontata a condizione che la gara abbia conseguito un risultato valido per la classifica e non sia stata successivamente annullata); rilevando, si stava scrivendo, che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. non poteva dirsi che i calciatori Cavallaro e Tomasi avevano scontato una giornata di squalifica in occasione della gara della loro squadra con la soc. Caltagirone, dal momento che detta gara era stata annullata per l’esclusione della soc. Caltagirone dal campionato. Poiché i detti calciatori avevano preso parte alla gara con la U.P. Santa Croce, la stessa insisteva per l’annullamento della delibera impugnata e per l’irrogazione alla soc. Trinacria della sanzione della perdita della gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003 con il punteggio di 2-0. L’appello della U.P. Santa Croce, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Occorre precisare, infatti, che la disposizione di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. prima ricordata va intesa nel senso che, in caso di esclusione di una società dal campionato la classifica del campionato stesso dovrà essere riformulata senza tener conto delle gare disputate dalla società esclusa (come se la società esclusa non avesse preso parte al campionato). Diverso è invece il significato da attribuire all’art. 17 del C.G.S. laddove indica le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati devono essere scontate. Le squalifiche devono essere scontate, cioè, in gare ufficiali, vale a dire in quelle “valide agli effetti della classifica” che non siano state annullate per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa. La gara Trinacria/Caltagirone del 29.9.2002 è stata posta nel nulla dalla esclusione della soc. Caltagirone dal campionato e conseguentemente del suo risultato non si è più tenuto conto riformulando la classifica del campionato, ma era una gara valida per la classifica, una gara ufficiale del campionato ai sensi dell’art. 17 del C.G.S.. I due calciatori della soc. Trinacria che non avevano partecipato a detta gara avevano scontato, quindi, la squalifica di una gara e si trovavano in posizione regolare, di conseguenza, nel disputare la gara della loro squadra con la U.P. Santa Croce. Così stando le cose l’appello proposto deve essere, come già detto, respinto e per effetto della soccombenza la tassa reclamo incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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