FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ SIENA DEL 12.4.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ SIENA DEL 12.4.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003) Con atto del 18.4.2003 il Presidente della Lega Nazionale Professionisti trasmetteva alla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, l’esposto presentato dalla società Calcio Catania relativamente alla posizione, ritenuta irregolare, del calciatore dell’A. C. Siena Luigi Martinelli nella gara del Campionato di Serie B Catania/Siena del 12.4.2003. Nell’esposto la denunciante rilevava che il Martinelli, in seguito all’ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie B Cosenza/Siena del 30.3.2003, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara con Com. Uff. n. 289 dell’1.4.2003, non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003 ma era stato utilizzato nella gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera disputata nello stesso giorno, di talché la squalifica non poteva ritenersi scontata, per violazione dell’articolo 17 comma 13 del C.G.S.. La denunciante, pertanto, invitava il Presidente della Lega Nazionale Professionisti a deferire il calciatore Martinelli e la società Siena, affinché venisse inflitta a quest’ultima la sanzione sportiva della perdita della gara Catania/Siena, per partecipazione alla stessa del predetto calciatore in posizione irregolare. Inoltrato il deferimento, la Commissione Disciplinare, all’esito del procedimento di primo grado, riteneva infondato l’esposto presentato dalla Società Catania, nella parte concernente la regolarità della gara Catania/Siena del 12.4.2003; pertanto dichiarava che non vi erano provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti. Il convincimento della Commissione si fondava essenzialmente, in adesione alla tesi difensiva propettata dalla società Siena, sulla insuperabilità del disposto dell’articolo 17 comma 3 del C.G.S., che stabilisce il criterio tassativo secondo cui “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Affermava al riguardo la Commissione Disciplinare che il calciatore Martinelli, non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003, aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli, risultando ininfluente, a tali effetti, la sua partecipazione, nella stessa giornata del 5.4.2003, alla gara di Campionato Nazionale Primavera Siena/Ternana, in violazione del disposto dell’articolo 17 comma 13 del C.G.S., che impedisce al tesserato colpito da squalifica per una più giornate di gara di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3. Tale violazione, argomentava la Commissione, trovando autonoma e separata sanzione disciplinare, ai sensi dell’articolo 12 comma 5, relativamente alla gara disputata dal tesserato nella medesima giornata (nella specie, la gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera) non implicava la mancata espiazione da parte del calciatore della squalifica irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione (leggasi Campionato di Serie B). Nessuna rilevanza poteva infine attribuirsi, secondo la Commissione Disciplinare, ad una precedente delibera in materia della Commissione d’Appello Federale, relativa all’attività dei dilettanti in sede regionale e del settore giovanile, non essendo estensibili al settore professionistico i diversi criteri di espiazione delle squalifiche dettati, per quello specifico settore, dall’articolo 41, comma 1, del C.G.S.. Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Società Catania, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all’articolo 12 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Nel gravame si rileva che l’interpretazione delle suddette norme espressa dalla Commissione Disciplinare merita censura per aver preso in considerazione in maniera disgiunta la previsione del comma 3 e quella del comma 13, perdendo di vista l’indissolubile coordinamento tra le due previsioni normative. Secondo la ricorrente, si tratta di un combinato disposto in forza del quale il legislatore federale, fermo restando il principio dell’espiazione della sanzione nell’ambito della competizione nella quale è stata commessa l’infrazione, ha inteso vietare al tesserato ogni attività agonistica, a qualsiasi titolo, nel giorno in cui gioca la squadra nella quale deve essere scontata la squalifica. La violazione di tale divieto assoluto non può che comportare la mancata espiazione della squalifica, con la conseguenza che la partecipazione del tesserato alla successiva gara della squadra di cui al comma 3 deve considerarsi irregolare, con gli effetti previsti dall’art. 12 comma 5 in ordine alla punizione sportiva di perdita della gara in ordine alla Società di appartenenza del tesserato in posizione irregolare. Con ulteriore motivo, l’appellante ha sostenuto la piena applicabilità al caso in esame dei precedenti giurisprudenziali in materia, rilevando che le discipline riguardanti l’espiazione delle sanzioni nel settore dilettantistico ed in quello professionistico trovano attualmente identica regolamentazione nell’ordinamento federale, non essendovi ormai alcuna diversità sostanziale tra l’articolo 17 commi 3 e 13 e l’articolo 41 comma 1 del C.G.S.. La Società Catania pertanto ha concluso chiedendo che venga riformata la decisione impugnata e che venga inflitta alla Società Siena la punizione sportiva di perdita della gara Catania/Siena del 12.4.2003. Nelle proprie controdeduzioni la società Siena ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del reclamo proposto dall’A.C. Catania, rilevando che il giudizio sulla posizione irregolare del proprio tesserato Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena non è stato instaurato davanti al Giudice Sportivo su reclamo della parte interessata, come previsto dall’articolo 24 comma 8 del C.G.S., essendo decorso inutilmente il termine per proporre tale reclamo, bensì su deferimento alla Commissione Disciplinare da parte dell’Organo federale sollecitato in tal senso dalla Società interessata, come previsto dall’articolo 25 C.G.S. in caso di mancato tempestivo reclamo di parte. In tal caso, secondo il Siena, verrebbe impedito alla Società che poteva essere interessata ad instaurare il procedimento di assumere il ruolo di parte processuale, come si dovrebbe anche evincere dal fatto che il procedimento davanti alla C.D. è stato celebrato in legittima assenza del Catania Calcio. Pertanto, nel caso in esame l’unico soggetto legittimato ad instaurare il procedimento innanzi alla C.A.F. sarebbe, ex articolo 33 C.G.S., il Presidente Federale. Nel merito, la Soc. Siena ha chiesto la conferma della delibera impugnata, sostenendo che, secondo l’articolo 17 comma 3, la squalifica si sconta solo ed esclusivamente nella squadra in cui il calciatore squalificato militava quando è stato squalificato e che soltanto nell’ambito dilettantistico vige il divieto assoluto nei confronti del calciatore squalificato di partecipare a gare ufficiali in altre squadre della stessa società. La Commissione rileva che deve essere preliminarmenta esaminata e respinta perché infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Società Siena. È indiscutibile che la Società Catania, avendo partecipato alla gara in questione, risulta essere titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti ad essa favorevoli dell’eventuale adozione della sanzione di perdita della gara a carico del Siena. Appare altresì innegabile che tale interesse sostanziale permane tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ai sensi dell’articolo 24 comma 9 lettera b), quanto in quello di deferimento effettuato dagli Organi federali ex art. 25 comma 5 del C.G.S.. Ne discende che deve trovare applicazione nel caso in esame l’art. 29 comma 1 del C.G.S. che dispone: “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. In concreto, la Società Catania, ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare che non aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore del Siena Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena ed avendo un interesse diretto ad ottenere una decisione in tal senso, era legittimata alla proposizione dell’appello. Non può essere accolta, per insanabile contrasto con la disposizione dell’articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale, che garantisce il diritto di difesa, l’interpretazione delle norme federali suggestivamente proposta dalla Società Siena, secondo cui la mancata assunzione della veste di parte processuale nel procedimento di primo grado avrebbe privato il Catania della legittimazione a proporre appello. Passando all’esame del merito la Commissione osserva che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell’articolo 17 C.G.S. debbano essere interpretate unitariamente, come rilevato dalla difesa dell’appellante, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere “qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”. Tale divieto di giocare non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, nella giornata in cui si deve scontare la squalifica. I termini assoluti (“svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale”) usati dal legislatore federale non consentono diversa interpretazione. Applicando il suddetto principio al caso in esame, si deve affermare che il Martinelli, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera Siena/Ternana nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l’ha scontata. Restano ovviamente impregiudicati in questa sede gli effetti disciplinari conseguenti alla partecipazione del Martinelli alla gara del Campionato Primavera in regime di divieto e quindi in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto da Catania di Catania, così dispone: - annulla la decisione della Commissione Disciplinare e per l’effetto infligge all’A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2; - rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza; dispone restituirsi la relativa tassa.
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