FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DEL S.C. SAN MICHELE OLEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZIENDA AGRICOLA MENDUTI/SAN MICHELE OLEVANO DEL 15.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DEL S.C. SAN MICHELE OLEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZIENDA AGRICOLA MENDUTI/SAN MICHELE OLEVANO DEL 15.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003) Con reclamo del 17.2.2003 l’A.S. Azienda Agricola Menduti ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 15.2.2003 con la A.S. San Michele Olevano, la regolarità della posizione del calciatore Sabatino Delli Bovi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 20 marzo 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha accolto il proposto reclamo, infliggendo alla S.C. S. Michele Olevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, in ragione dell’irregolarità della posizione del calciatore citato, che emergerebbe, a giudizio della Commissione Disciplinare, dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 10.2.2003, dalla quale si evincerebbe il tesseramento del Delli Bovi per la società Green Park dal 9.9.1999. Con atto del 25.3.2003 la S.C. San Michele Olevano ha appellato tale decisione, chiedendone l’annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sottolineando come il calciatore Delli Bovi fosse stato trasferito in prestito temporaneo alla società appellante dalla società Green Park, con lista di trasferimento del 9.11.2002. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato. Risulta infatti con tutta evidenzaa dal Frontespizio e Storico del calciatore Sabatino Delli Bovi, trasmesso dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania ed acquisito agli atti del giudizio - nella lettura del quale, evidentemente, la Commissione Disciplinare è incorsa in una svista - che il citato calciatore, ancorché tesserato per la società Green Park dal 9.9.1999 (come rilevato dalla Commissione Disciplinare), sia poi stato da questa trasferito in prestito alla società appellante a far data dal 13.11.2002. Al momento dello svolgimento della gara de qua, quindi, la posizione del Delli Bovi era da considerasi del tutto regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal S.C. San Michele Olevano di Olevano sul Tusciano (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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