FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELL’A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE/ANTARES CLUB DEL 25.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELL’A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE/ANTARES CLUB DEL 25.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003) La Società A.N. Benvento Calcio a Cinque partecipante al Campionato Regionale campano di Serie C1, ha proposto formale impugnazione avanti questa Commissione d’Appello Federale invocando la riforma della decisione della Commissione Disciplinare che, fra l’altro, confermava una articolata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla ricorrente la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per i fatti accaduti nel corso della gara con la Soc. Antarex del 25.1.2003. Entrambe le delibere di cui sopra avevano fatto buon governo delle resultanze processuali correttamente utilizzando il referto arbitrale, quello del Commissario di campo, nonché quello del secondo Direttore di gara. Con i motivi dedotti a questa Commissione la A.N. Benevento ripropone censure che coinvolgono il merito della vicenda richiedendo al termine una diversa valutazione delle stesse e l’annullamento della decisione relativa alla sanzione della perdita della gara. Questa Commissione, rilevato che con i motivi di impugnazione si richiedeva una revisione dei fatti già esaminati dai precedenti Giudici Sportivi, dichiara la inammissibilità del proposto gravame, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. disponendo incamerarsi la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.N. Benevento Calcio a Cinque di Benevento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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