FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DELL’U.S. ERIDANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIC LOVA/ERIDANO DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 41 del 26.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DELL’U.S. ERIDANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIC LOVA/ERIDANO DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 41 del 26.3.2003) Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, investita da impugnazione avverso il risultato della gara ad opera della società Atletic Lova e terminata con il punteggio di 0-2 a favore della U.S. Eridano, accoglieva le impugnazioni posto che alla partita aveva preso parte una calciatrice minore degli anni sedici non assistita dalla prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto. La Commissione Disciplinare rilevato come alla suddetta gara questa ultima società aveva impiegato la “calciatrice Ghiraldini Alessia” (nata il 5 marzo 1988) ritenuta minore degli anni 16, priva della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto, visto l’art. 34, comma 3° delle N.O.I.F. e l’art. 12 C.G.S. infliggeva alla Società Eridano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché quella dell’ammenda di euro 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale una calciatrice in posizione irregolare. Tale decisione veniva gravata di impugnazione avanti questa Commissione sul rilievo che la impugnazione proposta alla Disciplinare da parte dell’Atletic Lova era stata sottoscritta da persona colpita da provvedimento di inibizione sino al 31 dicembre 2004. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Si osserva, infatti che, il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in data 22.3.2003 dalla società Atletic Lova avverso la regolarità della gara sopraindicata, è stato sottoscritto dal signor Formilan Tiziano, inibito sino al 31.12.2004 a seguito della gara Atletic Lova/Trissinese del 3.11.2002, come riportato nel Com. uff. n. 12 del 6.11.2002 dal Comitato Regionale Veneto L.N.D.. Tale sanzione non consente allo stesso Formilan di sottoscrivere reclami per la società di appartenenza nel corso della squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Eridano di Ficarolo (Rovigo), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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