FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEMARE/ NICOTERA DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 dell’11.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEMARE/ NICOTERA DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 dell’11.2.2003) L’A.S. Nicotera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Collemare/Nicotera disputata per il Campionato di 1ª Categoria, Girone “C” e terminata con la vittoria della squadra di casa con il risultato di 1-0. La reclamante deduceva che alla predetta gara aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Centro Piergiorgio. Questi, come dirigente della S.S. Collemare, in base all’art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non poteva tesserarsi come calciatore. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale dell’11 febbraio 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla S.S. Collemare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La S.S. Collemare propone appello avverso tale decisione. L’appello è fondato. Un dirigente non può tesserarsi come calciatore per una società diversa da quella per la quale riveste la carica dirigenziale ma può tesserarsi come calciatore per detta società. Tale principio emerge in modo testuale dall’art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. L’appello della S.S. Collemare va dunque accolto e, in riforma della decisione appellata, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Collemare di Zambrone (Vibo Valentia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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