FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’U.S. ALBINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGLIONESE/ ALBINIA DEL 19.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’U.S. ALBINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGLIONESE/ ALBINIA DEL 19.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003) Con atto 19 marzo 2003 l’Unione Sportiva Albinia proponeva appello avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con la quale veniva applicata alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara Castiglionese/Albinia con il punteggio di 2-0. Deduceva l’appellante l’erronea valutazione operata dai primi giudici in relazione alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Guidi Elio. Precisava la società Albinia di aver ricevuto in data 10.1.2003 comunicazione a mezzo fax dal Presidente del Comitato Provinciale di Grosseto nella quale si dava atto che, l’ammonizione (nella gara Albinia/N.GR. Barbatella) era da intendersi a carico di Guidi Elio che avendo maturato la quarta ammonizione era da ritenersi squalificato e che in conseguenza di tale comunicazione la società Albinia non faceva partecipare alla gara immediatamente successiva (Albinia/G.S. Sauro B. del 12.1.2003) il calciatore Guidi, che veniva pertanto così a scontare la propria giornata di squalifica. Assumeva conseguentemente il ricorrente che la posizione del Guidi diveniva pertanto regolare nelle successive gare e che quindi la delibera dei primi giudici andava sul punto riformata. Assume la C.A.F. che le motivazioni dedotte non hanno pregio e non possono pertanto essere condivise. È pacifico infatti che le squalifiche dei calciatori, salvo nel caso di espulsione dal campo comminata dall’arbitro, non operano automaticamente a seguito di altre decisioni adottate sul campo dal direttore di gara né tantomeno a seguito di comunicazioni di dirigenti federali, ma devono, per poter diventare esecutive, essere deliberate dal Giudice Sportivo a seguito di una sua valutazione dei fatti e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Vuole osservare da ultimo questa Commissione che nessun valore scriminante si può attribuire alla buona fede della società Albinia di cui, va evidenziato, pur non si ha motivo di dubitare. Va quindi conseguentemente rigettato il ricorso con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Albinia di Albinia (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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