FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEL CALCIATORE CERVONI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEL CALCIATORE CERVONI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del giocatore Cervoni Giovanni avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2003, adottato dal Giudice Sportivo in data 23.1.2003 per aver procurato al giocatore Campoli Giancarlo le fratture delle ossa nasali nella gara Nuova Strangolagalli/Lapisebomolese svoltasi il 13.10.2003. Il Cervoni ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei motivi all’esito dell’acquisizione dei documenti richiesti. L’appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l’appellante non ha inviato i motivi di gravame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l’appello come sopra proposto dal calciatore Cervoni Giovanni, ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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