FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MAZARA/CONTESSA ENTELLINA DEL 9.3.2003, (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 2.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MAZARA/CONTESSA ENTELLINA DEL 9.3.2003, (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 2.4.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 2 aprile 2003 (C.U. n. 47) infliggeva alla Pol. Pro Mazara la sanzione sportiva della perdita della gara Pro Mazara/Contessa Entellina del 9.3.2003 con il punteggio di 0-2 a seguito della accertata posizione irregolare del calciatore Asaro Salvatore. Avverso tale delibera ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione la Pol. Pro Mazara assumendo l’assoluta buona fede della società nel tesseramento, ritenuto irregolare, del suddetto calciatore. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero la società appellante non fa fornito alcuna prova di avere provveduto a quanto stabilito dall’art. 29 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone, nei casi in esame, il contestuale invio all’eventuale controparte della dichiarazione e dei motivi del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per mancato invio di copia delle motivazioni alla società controparte, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del Vallo (Trapani) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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