FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELL’A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELL’A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia con propria delibera del 27.2.2003 (Com. Uff. n. 31) infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva dell’ammenda di euro 250,00 per le intemperanze dei propri tifosi relativamente alla gara A.S. Castellaneta/A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003. Lo stesso Giudice Sportivo, con delibera del 6.3.2003 (Com. Uff. n. 32), infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, considerata anche la recidiva specifica, per gli atti di violenza ed intimidazione dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale relativamente alla gara Carovigno Calcio/ Ruvo del 2.3.2003. La Commissione Disciplinare con delibera di cui al Com. Uff. n. 36 del 3 aprile 2003, accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara Castellaneta/ A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003 revocando l’ammenda di euro 250,00 comminata dal Giudice Sportivo. Quanto al reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara A.S. Carovigno Calcio/A.S. Ruvo del 2.3.2003, tenuto conto della revoca dell’ammenda per la gara Castellaneta/A.S. Carovigno del 23.2.2003, e che la terna arbitrale, per l’incontro con la A.S. Ruvo del 2.3.2003, non aveva riportato danni fisici in considerazione del fattivo interessamento dei dirigenti locali, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla A.S. Carovigno Calcio riducendo a 1 punto la penalizzazione in classifica, infliggendo altresì la sanzione sportiva dell’ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva. Ricorreva davanti alla Commissione d’Appello Federale la A.S. Carovigno Calcio sostenendo la contraddittorietà della motivazione della delibera della Commissione Disciplinare che, pur riconoscendo il fattivo interessamento dei dirigenti locali, per cui il Direttore di gara ed i suoi collaboratori non avevano riportato danni fisici, aveva sanzionato, troppo gravemente la Società ai sensi dell’art. 13 C.G.S.. Chiedeva pertanto la elisione del punto di penalizzazione inflitto. L’appello è infondato e va quindi respinto. L’art. 9 C.G.S. stabilisce la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizio della società e dei propri sostenitori. Nella specie è accertato e pacifico il comportamento violento e comunque contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva messo in atto dai sostenitori della A.S. Carovigno Calcio nel corso e dopo la partita. La natura, la gravità, il numero dei fatti antisportivi commessi, la reiterazione degli stessi giustifica ampiamente la sanzione sportiva applicata (peraltro già benevolmente ridotta dalla Commissione Disciplinare) della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Carovigno Calcio di Carovigno e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it