FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DEL CALCIO GUBBIO CSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUBBIO/BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 63 del 17.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DEL CALCIO GUBBIO CSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUBBIO/BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 17.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria rigettava il reclamo proposto dalla A.S. C.S.I. Calcio Gubbio che in relazione alla gara C.S.I. Gubbio/Bosco Pieve Pagliaccia del 9.3.2003, chiedeva la ripetizione della gara sul rilievo che il direttore di gara era intercorso in errore tecnico ammonendo, ingiustamente, il calciatore Vinti Luca, che si era allontanato dal terreno di gioco solo a causa di un infortunio; calciatore poi nuovamente ammonito e quindi espulso per seconda ammonizione (C.U. n. 57 del 26 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, preso atto che l’arbitro ebbe ad ammonire una prima volta il calciatore Vinti Luca per aver questi tenuto un comportamento non regolamentare, essendosi allontanato dal terreno di gioco senza permesso del direttore di gara e non a seguito di un infortunio, rigettava il reclamo (C.U. n. 63 del 16 aprile 2003). Si appellava a questa Commissione d’Appello Federale il Calcio Gubbio C.S.I. Sostenendo ancora una volta essere il Direttore di gara incorso in un errore tecnico essendosi il Vinci allontanato a seguito di un infortunio. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Calcio Gubbio C.S.I. di Gubbio (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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