FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. ROBUR CERVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL TECNICO SIG. CARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 56 del 21.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. ROBUR CERVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL TECNICO SIG. CARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 21.3.2003) A seguito della gara Cerqueto S. Elena/Robur Cervino del 22.2.2003, Campionato 3ª Categoria umbro, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 27 del 27 febbraio 2003, sanzionava l’allenatore Carini Stefano con la squalifica sino al 31.12.2003 perché aveva colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria avvicinatosi alla panchina per battere un fallo laterale e successivamente aveva incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento nei confronti degli avversari. La Commissione Disciplinare adita dalla attuale reclamante disponeva l’audizione del direttore di gara che confermava il contenuto del referto e provvedeva comunque ad accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione al 30.4.2004 “...onde renderla più adeguata e più proporzionata ai fatti posti in essere dallo stesso Carini”, Com. Uff. n. 56 del 21 marzo 2003. In data 28.3.2003 la A.S. Robur Cervino ha ritualmente proposto appello alla C.A.F. avverso quest’ultimo provvedimento; ad avviso della reclamante il referto arbitrale, pur avendo fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti nella loro ricostruzione, per come in esso riportati. La reclamante conclude chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione. Tanto premesso si nota che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta a questa Commissione d’Appello una nuova deliberazione del merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Robur Cervino di Terni ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it