FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.6.2003 INFLITTA ALLA CALCIATRICE NEOTTI SIMONA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.6.2003 INFLITTA ALLA CALCIATRICE NEOTTI SIMONA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava la calciatrice Neotti Simona con la squalifica sino al 4.6.2003, Com. Uff. n. 51 del 6 marzo 2003, in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, apostrofava volgarmente l’arbitro scagliandogli contro il pallone e colpendolo in petto. L’avvenimento si verificava nel corso dell’incontro dell’1.3.2003 valido per il Campionato femminile di Serie A Ludos/Como 2000. La società Como 2000 ha reclamato avverso tale provvedimento alla Commissione Disciplinare sostenendo che il pallone non era stato scagliato dalla calciatrice direttamente verso l’arbitro, bensì in terra, come gesto di reazione e stizza, non avendo pertanto la reale intenzione di colpirlo. In questo secondo grado di giudizio, l’adita Commissione confermava il provvedimento, Com. Uff. n. 59 del 28 marzo 2003, in quanto le deduzioni portate a fondamento del reclamo non offrivano alcun idoneo elemento per una diversa valutazione dei fatti contenuti nel rapporto arbitrale. La reclamante in sede di appello alla C.A.F. ha riproposto i motivi di fatto che erano stati a base del giudizio di secondo grado. Si tratta, evidentemente, di un reclamo inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti già oggetto dei primi due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,l’appello come sopra proposto dal F.C.F. Como 2000 di Como ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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