FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL CALCIATORE NESPOLA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL CALCIATORE NESPOLA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003) Il calciatore Nespola Andrea, tesserato della Società Pro Macherio, in relazione alla squalifica fino al 31.12.2003 per i fatti accaduti nella gara Pro Macherio/Ges Monza (Campionato di 2ª Categoria) del 2.3.2003 propone reclamo ribadendo di non essere stato egli il colpevole dello sputo che colpiva l’arbitro. Questa Commissione d’Appello Federale, visti gli atti, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso e per l’effetto la tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Nespola Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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