FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003) L’U.S. Lecce ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 307 del 18 aprile 2003, di conferma della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cristian Silvestri a seguito della gara Ternana/Lecce del 14 aprile 2003. Nell’articolato ricorso si sostiene l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 33 1° comma lett. b) C.G.S. in merito all’utilizzo della prova televisiva di cui all’art. 31 comma a3) stesso codice, in quanto non sussisterebbero, nella fattispecie, le condizioni previste dalle citate norme. Si contesta, inoltre la contraddittorietà e carente motivazione in ordine all’entità della sanzione comminata al Silvestri. Osserva questa Commissione d’Appello Federale che l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare merita di essere integralmente confermata risultando correttamente applicata la normativa introdotta dall’art. 31 C.G.S. il quale, al punto a3), testualmente recita: “limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale... In tal caso il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale”. Risulta, nel caso in esame, che il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento in esame, avvalendosi legittimamente di immagini televisive idonee e che, da tali immagini, risulta che il Silvestri ha colpito con il proprio gomito destro il volto di un avversario. Tale comportamento appare del tutto estraneo nell’azione di giuoco in quanto il pallone aveva già superato l’autore del gesto violento ed era stato respinto da altro calciatore della stessa squadra. Il comportamento stesso, d’altra parte, è sicuramente sfuggito al controllo dell’arbitro e dei suoi diretti collaboratori, impegnati a seguire l’azione di giuoco spostatasi in altra parte del campo. Non c’è dubbio, infine, che si sia trattato di condotta violenta risultando evidente dalle immagini televisive sia l’intenzionalità di colpire l’avversario sia la potenzialità di arrecare danno fisico allo stesso, tenuto conto del gesto tipicamente violento, una gomitata, sia la parte del corpo verso la quale era diretto, nulla rilevando che le conseguenze siano poi risultate di lieve entità. Prive di valore appaiono, per quanto sopra detto, le argomentazioni difensive relative alle reali intenzioni del Silvestri dovendosi ritenere la sua condotta non collegata ad un eventuale controllo del pallone. Per quanto riguarda la entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare che l’ha confermata, non sembra affatto carente, avendo fatto esatto riferimento all’abituale orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi di atti di violenza a giuoco fermo nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.
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