FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DEL F.C. SPINEA UNITED 1988 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SCARPA MARCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DEL F.C. SPINEA UNITED 1988 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SCARPA MARCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato stesso, in data 19.3.2003 infliggeva a Scarpa Marco, calciatore della società Spinea United, il provvedimento di squalifica fino al 30.6.2003 risultando lo stesso Scarpa, calciatore della Spinea e vice presidente della società Tirsa srl, in violazione dell’art. 21, quarto comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La società Spinea United, con l’appello in esame, chiede a questa Commissione l’annullamento di tale decisione, in quanto lesiva dei propri interessi e in quanto lo Scarpa alla data del tesseramento come calciatore non ricopriva alcun incarico presso società della F.I.G.C.. L’appello va respinto, in quanto lo Scarpa in sede processuale ha ammesso di essere stato vice presidente della società Tirsa. Pertanto risulta chiara la violazione dell’art. 21, comma quarto, delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Spinea Unites 1988 di Spinea (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it