FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MILITANO SALVATORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D – Riunione del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MILITANO SALVATORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 6.2.2003) Va premesso che, con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, l’odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari). Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell’art. 12 C.G.S., l’assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0. L’adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa. Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall’applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l’Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti. Con reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello, l’intestata ricorrente insisteva circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull’art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati. In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto. Questa Commissione d’Appello, a chiarimento di ogni residuo dubbio, nella riunione del 25 novembre 2002 deliberava di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano. La Commissione Tesseramenti si esprimeva formalmente in data 6 febbraio 2003, con pronunzia immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter. Alla stregua di tale dictum questa C.A.F., nella riunione del 3 marzo 2003, respingeva l’accennato reclamo, lasciando impregiudicata, una volta che sarebbero state rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare (si intendeva: da parte del soggetto interessato ed a ciò legittimato) presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però già a quel momento era pienamente esecutiva. Con il reclamo in trattazione l’intestata Polisportiva ha ritenuto, appunto, di doversi gravare tempestivamente avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, una volta debitamente comunicate, a norma dell’art. 44, comma 5, C.G.S., le motivazioni integrali della medesima. Ciò nondimeno l’attuale reclamo, anche in questo caso limitato alla posizione del calciatore Militano, non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità. La Società Bitonto non è parte, infatti, della vertenza che ha dato origine alla decisione della Commissione Tesseramenti e pertanto non ha interesse diretto né legittimazione ad appellare, stante almeno la vigente configurazione ordinamentale e giuridico-processuale (si veda lo stesso art. 29 C.G.S., richiamato, nei limiti dell’applicabilità, dalla pertinente norma di procedura di cui all’art. 44, comma 6, C.G.S.). Del resto non può essere sottaciuto, al riguardo, come tale affermazione di principio trovi rispondenza anche nella natura giuridica del “tesseramento” in quanto tale, che secondo la migliore dottrina è atto (regolamentato dalle norme federali) costitutivo di uno status concesso (mediante formale ammissione all’ordinamento sportivo) da una Federazione ad un singolo e che quindi coinvolge essenzialmente due parti, Ente ed atleta, o rectius è al più atto trilaterale, nel senso che si compie sì tra Federazione ed atleta ma per il tramite di una associazione sportiva (è reso cioè possibile dalla stipula di un contratto tra l’atleta e la società, che poi provvede a tesserarlo presso la Federazione). Orbene è evidente come la Pol. Bitonto sia del tutto estranea a questo rapporto ed alle vertenze, coinvolgenti eventualmente una o più società di presunta appartenenza, che possono derivarne. Di qui, esauritosi l’iter giurisdizionale in ordine alla regolarità della gara, la mancanza di legittimazione ed interesse ad appellare direttamente la decisione resa in merito al rapporto di tesseramento in questione dalla competente Commissione. Per le considerazioni che precedono il reclamo in epigrafe va dichiarato inammissibile, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione della società reclamante, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.
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