FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI E 250,00 AL PRESIDENTE SIG. NICCOLAI LUANO E DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI E 250,00 AL PRESIDENTE SIG. NICCOLAI LUANO E DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003) Il Poggibonsi Valdelsa S.r.l. ed il suo presidente Luano Niccolai hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l’ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall’art. 44 delle N.O.I.F.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione in quanto si era provveduto alla nomina del dr. Filippo Petroni fin dall’agosto 2002.Mentre risulta dagli atti che il suddetto sanitario è stato inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico, con la specializzazione in medicina dello sport, solo nell’ottobre 2002.Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l’obbligo dell’indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall’inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stato accertata la ormai avvenuta omissione.La impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata.Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Poggibonsi Valdelsa di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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