FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELL’A.S.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/ NUOVA NARDÒ DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 4.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELL’A.S.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/ NUOVA NARDÒ DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 133 del 4.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Nardò Calcio, che lamentava come in relazione alla gara Calcio Potenza/Nuova Nardò Calcio del 12.1.2003 la società A.S.C. Potenza non avesse improntato la propria condotta a principi di lealtà sportiva, e pertanto ai sensi dell’art. 12, 1° comma, C.G.S. comminava alla A.S.C. Potenza la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 104 del 19 febbraio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla A.S.C. Potenza, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-2, risultando dagli atti e dagli ulteriori chiarimenti forniti dall’arbitro come la società Potenza non avesse messo a disposizione i materiali necessari per la ridisegnatura delle linee del campo di gioco e non essendo riconosciuta la causa di forza maggiore dovuta all’impraticabilità del campo causa la neve copiosa caduta su Potenza prima e durante l’effettuazione della gara (Comunicato Ufficiale n. 133 del 4 aprile 2003). Si appellava a questa Commissione d’Appello Federale il Calcio Potenza sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle norme del C.G.S., ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera b), sostenendo come per l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. si dovesse riscontrare l’univoca ed esclusiva responsabilità della società, nella specie non rinvenibile in quanto: sopravvenuta causa di forza maggiore e cioè la grande nevicata che aveva indotto alla sospensione dell’incontro, così come documentato dalle dichiarazioni agli atti dell’ufficio del territorio del governo di Potenza datate 24.2.2003 e 24.3.2003 laddove si dava atto dell’interrotta e copiosa nevicata verificatasi in Potenza prima e durante la gara Calcio Potenza/ Nuova Nardò del 12.1.2003, che aveva, secondo la ricorrente, causato l’impraticabilità del campo. L’appello è infondato e va quindi respinto. Pur superando eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 33, 1° comma, C.G.S. il riferimento al motivo della forza maggiore, che avrebbe reso impraticabile il campo a seguito della copiosa nevicata, risulta inconferente, in quanto emerge dagli atti come il campo è risultato praticabile a tal punto che era stato disputato il primo tempo dell’incontro di calcio in oggetto, e ciò che risultava invece necessario era solo la ridisegnatura delle linee del campo stesso. Dagli atti risulta poi che lo stesso direttore di gara aveva chiesto alla società Calcio Potenza, prima dell’inizio del secondo tempo dell’incontro in esame, di procedere alla ridisegnatura delle linee del campo di gioco con materiale previsti in caso di neve e che la stessa società non aveva provveduto al riguardo, così come sancito dalla Regola 1 numero 2 delle Regole del Gioco Calcio; ridisegnatura non effettuata anche per l’ammessa, da parte del capitano del Calcio Potenza “difficoltà di reperire il materiale occorrente per la segnatura delle linee”. Consequenziale la dichiarazione di responsabilità oggettiva da parte della società Potenza sul mancato regolare svolgimento della gara e quindi, ex art. 12, 1° comma, C.G.S. giustamente sanzionata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.C. Potenza di Potenza e dispone incamerarsi la tassa versata.
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