FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/MATERA DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/MATERA DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, preso atto della nota datata 24.2.2003 con la quale l’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunicava che il calciatore Condò Luigi risultava regolarmente tesserato in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo del 30.12.2002, respingeva il reclamo del F.C. Matera che ne deduceva l’irregolare tesseramento e quindi l’irregolare utilizzo nella partita A.S. Calcio Potenza/F.C. Matera del 26.1.2003; convalidava pertanto il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del Calcio Potenza (Com. Uff. n. 119 del 12 marzo 2003). Proponeva reclamo il F.C. Matera, che sosteneva come la pronuncia del Giudice Sportivo fosse errata, non avendo questi preso in considerazione l’orario di presentazione del tesseramento del calciatore Condò Luigi che, ai sensi del C.U. n. 32/A del 14.5.2002 art. 6, doveva avvenire entro le ore 13.00 del 30.12.2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva, il ricorso non essendo stato provato dal ricorrente, sul quale incombeva l’onere, il fatto che l’orario di presentazione del tesseramento del Condò fosse posteriore alle ore 13.00 del 30.12.2002. Proponeva appello a questa Commissione d’Appello Federale il F.C. Matera per violazione e falsa applicazione delle norme pubblicate sul C.U. n. 32/A del 14.5.2002 e per erronea determinazione dell’onere della prova ed erroneo richiamo alla presunzione di legittimità in relazione alle N.O.I.F. della F.I.G.C. ed al Regolamento delle L.N.D.. L’appello è infondato e va quindi rigettato. Preliminaremente va sottolineato come il F.C. Matera non possa argomentare sulla validità o meno del tesseramento del Condò Luigi. L’art. 43.4 C.G.S. stabilisce che il procedimento su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, trasferimenti, agli svincoli dei calciatori è instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definzione delle posizioni di tesseramento, trasferimento, svincolo; c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi. Solo questi quindi sono i soggetti che, ai sensi dell’art. 44.6 C.G.S. possono ricorrere alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 C.G.S., in quanto applicabili, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti. Pertanto il F.C. Matera non è legittimato ad interloquire sulla validità del tesseramento di un calciatore mai con essa tesserato, trasferito o svincolato. Il F.C. Matera ha denunciato poi l’assenza di prova certa in ordine all’orario di presentazione, e cioè le ore 13.00 del 30.12.2002, del tesseramento del Condò Luigi, ma non ha provato, pur essendone gravato dall’onere, secondo i principi generali applicabili anche al diritto sportivo, che questo sia avvenuto oltre l’orario previsto. Risulta dagli atti invece come, con nota del 24.2.2003, l’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha certificato la regolarità del tesseramento del calciatore Condò Luigi in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo dal 30.12.2002. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.
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