FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 5.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 28.5.2003 INFLITTA AL SIG. DE ROSA GUIDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/TB del 9.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 5.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 28.5.2003 INFLITTA AL SIG. DE ROSA GUIDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 62/TB del 9.4.2003) Il F.C. Sporting Benevento ha proposto rituale reclamo innanzi a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare (C.U. n. 62 del 9.4.2003) che confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso confermando l’ammenda di euro 5.000,00 e l’inibizione al dirigente De Rosa Guido fino al 28.5.2003 (gara F.C. Sporting Benevento/Lodigiani del 19.3.2003). Il De Rosa infatti, dirigente addetto all’arbitro, sarebbe stato ritenuto responsabile di un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e persistente atteggiamento aggressivo. Nei motivi del reclamo il F.C. Sporting Benevento chiedeva l’annullamento dell’ammenda e dell’inibizione a carico del De Rosa e, comunque, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte sostenendo una diversa versione dei fatti addebitati. Il ricorso è inammissibile. I motivi posti a fondamento delle doglianze lamentate costituiscono, infatti, censura di merito della delibera impugnata non proponibili in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi espressamente previste dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it