FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATRO/ZUNGRESE DELL’8.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 95 del 7.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATRO/ZUNGRESE DELL’8.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 7.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 12 marzo 2003, infliggeva alla S.S. Galatro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-2, per la irregolare partecipazione alla stessa di un calciatore, allo stato non identificato, con il nome apparente del tesserato Panetta Carmelo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunato Ufficiale n. 95 del 7 aprile 2003, rigettava il reclamo proposto dalla S.S. Galatro, confermando la decisione del Giudice di primo grado. Avverso questa decisione, proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Galatro, sostenendo che non vi è stata sostituzione del calciatore Panetta Carmelo, avendo lo stesso giocato per l’intera gara. Il gravame è infondato e non può essere accolto. Come già, puntualmente, rilevato dai primi giudici, il direttore della gara in esame ha dichiarato, nel supplemento al referto arbitrale, che la foto apposta sulla carta d’identità del Panetta Carmelo non corrispondeva “palesemente” al giocatore che aveva partecipato all’ultima parte della gara. L’allontanamento dallo stadio del calciatore in questione non ha consentito di procedere alla sua identificazione. Non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità del direttore di gara e le generiche e immotivate osservazioni critiche della ricorrente (arbitro “suggestionato da un dirigente della Zungrese ed erroneo non riconoscimento del Panetta) non solo tali da inficiare questa conclusione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Galatro di Galatro (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it