FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.C. TOMBOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGHETTO/TOMBOLO DEL 30.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.C. TOMBOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGHETTO/TOMBOLO DEL 30.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003) L’A.C. Tombolo ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 36 del 10 aprile 2003, riguardante il ricorso della predetta società. La Commissione Disciplinare, con la citata decisione ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.C. Tombolo (in precedenza anche il Giudice Sportivo era giunto alla stessa conclusione) avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Lorenzini Stefano, nella gara suindicata. L’inammissibilità è dovuta, per la Commissione Disciplinare, al fatto che “il gravame risultava mancante della firma, per sottoscrizione, del legale rappresentante la società e tale omissione ne preclude l’esame. L’appello proposto dall’A.C. Tombolo è inammissibile, per le stesse ragioni, indicate dalla Commissione Disciplinare, che non sono, minimamente, state affrontate nell’appello alla C.A.F. e deve essere, quindi, respinto, con l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Tombolo di Tombolo (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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