FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/BORRIANA P.G.S. DEL 30.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/BORRIANA P.G.S. DEL 30.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003) Il F.C. Lessoloranzese ricorreva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, per l’irregolare posizione (in relazione alle norme che regolano il tesseramento degli extracomunitari) del calciatore Pretto Muraski Felipe, schierato dalla società avversaria, nella gara in oggetto. La Commissione Disciplinare, accertata la regolarità della posizione del calciatore Pretto, respingeva il ricorso. Avverso questa decisione il F.C. Lessoloranzese ricorreva alla C.A.F., riproponendo la questione dell’irregolarità della posizione del Pretto. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Solo per completezza, oltre a confermare le argomentazioni del primo giudice, va ribadito che la F.I.G.C. ha autorizzato il tesseramento del Pretto, per la sola stagione 2002/2003, in favore dell’A.S. Borriana PGS, con decorrenza 13.11.2002 (v. foglio 9) e che, quindi, la posizione del predetto è regolare a tutti gli effetti. In questa situazione è evidente la superfluirà degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lesso (Torino) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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