FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. CASSIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTERIO/CASSIANO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. CASSIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTERIO/CASSIANO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003) L’A.S. Cassiano Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 15 aprile 2003, con la quale veniva dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini abbreviati, il ricorso contro l’esito della gara Ponte Rio/A.S. Cassiano del 29.3.2003. Sostiene la ricorrente che non poteva essere a conoscenza della norma abbreviata del termine per la proposizione dei reclami in quanto pubblicata sul C.U. della provincia di Ancona solo il 9 aprile 2003. Rileva questa Commissione d’Appello che la normativa relativa all’abbreviazione dei termini per la proposizione dei reclami risulta pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Marche n. 69 del 27 marzo 2003 ed a nulla rileva la successiva pubblicazione sul C.U. del Comitato Provinciale di Ancona. Conseguentemente il gravame, pervenuto l’11 aprile 2003, ben oltre il terzo giorno successivo al 29 marzo 2003, data di effettuazione della gara, è stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Cassiano Calcio a Cinque di Montemarciano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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