FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003) Il calciatore Perilli Antonio tesserato per la soc. Ocre, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 3 aprile 2003, con la quale gli veniva ridotta la squalifica inflittagli in primo grado, fino al 30.4.2004. Il reclamante chiede, in sostanza, una ulteriore riduzione della sanzione in relazione alla lieve gravità del fatto. Ritiene la C.A.F. che tenendo conto delle dichiarazioni rese dall’arbitro alla Commissione Disciplinare dirette a ridimensionare in giusto ambito il gesto di stizza del calciatore, ben possa applicarsi una sanzione meno grave che si ritiene di poter definitivamente stabilire nella squalifica fino al 31.12.2003. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Perilli Antonio riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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