FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it – 17 – APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 17.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it - 17 - APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.3.2003) Con delibera pubblicata con C.U. n. 49 del 17 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha respinto il reclamo con il quale la Pol. Villafranca Tirrena, segnalando la posizione irregolare del calciatore Carlo Demestri in merito alla gara Libertas Roccalumera/Villafranca del 22.2.2003, chiedeva disporsi a carico della squadra ospitante la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto gravame la Pol. Villafranca Tirrena con ricorso spedito il 22.4.2003, cui ha resistito la Libertas Roccalumera. La società reclamante ha dedotto che il calciatore Carlo Demestri, nato l’1.5.1987, tesserato, durante la stagione sportiva 2001/2002, per la società Mediterranea con la quale disputava il Campionato Provinciale Allievi, era stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, con sanzione inflitta con C.U. n. 30 del 23 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Messina, e che lo stesso, essendosi tesserato per la stagione 2002/2003 per la società Libertas Roccalumera, non avendo scontato la sanzione disciplinare inflittagli, era da considerarsi in posizione irregolare nella gara del 22.2.2003 tra la Libertas Roccalumera e la Pol. Villafranca, tenuto conto che l’autorizzazione prevista ex art. 34 N.O.I.F. per consentire ai calciatori quindicenni di partecipare a gare agonistiche, era stata concessa dal Comitato Regionale Sicilia con C.U. n. 28 del 4 dicembre 2002. Si costituiva la Libertas Roccalumera eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e dunque la sua irrecevibilità/inammissibilità, nonché, nel merito, la sua infondatezza. Va preliminarmente affrontata e decisa la eccezione di tardività formulata dalla Libertas Roccalumera. In proposito, la Difesa della società resistente rileva che il reclamo della Pol. Villafranca è stato proposto oltre il termine di tre giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 49 del 17 aprile 2003 (che, per effetto delle festività pasquali, scadeva il 22.4.2003), in violazione di quanto previsto con C.U. n. 127/A pubblicato con C.U. del Comitato Regionale Sicilia n. 46 del 26 marzo 2003, in combinato disposto con l’art. 33 C.G.S.. La eccezione deve essere disattesa. Infatti, la normativa richiamata dalla Libertas Roccalumera si riferisce esclusivamente all’ipotesi di “Abbreviazione dei termini procedurali” che non riguarda la fattispecie in esame. Nel merito, il ricorso proposto dalla Pol. Villafranca è infondato e deve essere rigettato. Infatti, dagli atti di causa risulta che la Libertas Roccalumera, nell’ambito delle attività giovanili di cui all’art. 58 comma 1 N.O.I.F., partecipa al Campionato Regionale Juniores Under 18 organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ex art. 32 comma 5 Regolamento L.N.D., al quale il Demestri poteva partecipare, e di fatto ha partecipato a decorrere dal 2.11.2002, avendo i requisiti anagrafici richiesti dal richiamato art. 58 N.O.I.F.. Pertanto, il Demestri avrebbe dovuto scontare in tale competizione, avente carattere ufficiale, la squalifica inflittagli in riferimento a gara rientrante nell’ambito delle attività giovanili della Federazione. D’altra parte, in ogni caso il Demestri avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nel Campionato Regionale Juniores, non potendo giocare in prima squadra se non dalla data di concessione della autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia, intervenuta il 4.12.2002. Pertanto deve essere confermata, anche se con diversa motivazione, la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Villa S. Agata (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it