FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DELL’A.C.R. NASITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 22.2.2003 E MAMERTINA/LIBERTAS ROCCALUMERA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 17.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DELL’A.C.R. NASITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 22.2.2003 E MAMERTINA/LIBERTAS ROCCALUMERA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.4.2003) Con atto 19.4.2003 la A.C.R. Nasitana proponeva ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 17 aprile 2003 e relative alla regolarità delle gare Libertas Roccalumera/ Villafranca Tirrena del 22.2.2003 e Mamertina/Libertas Roccalumera del 9.3.2003. La società appellante chiedeva a questa C.A.F. l’annullamento o comunque la modifica delle decisioni come sopra impugnate e che venisse inflitta alla Libertas Roccalumera la punizione sportiva delle predette gare disputate con la Pol. Villafranca Tirrena il 22.2.2003 con la A.S.R. Mamertina il 9.3.2004. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società appellante, l’appello come sopra proposto dall’A. C.R. Nasitana di Naso (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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