FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAC 3/CICALESE DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAC 3/CICALESE DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 24-25 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo in secondo grado sul reclamo proposto dalla U.S. Mac 3 in merito alla mancata presentazione alla gara del 9.2.2003 della A.S. Cicalese per asserita causa di forza maggiore, accoglieva il reclamo rilevando che dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro non emergeva in modo certo che l’impedimento fosse assoluto. Infliggeva alla A.S. Cicalese, di conseguenza, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Cicalese che, nel ribadire come l’impossibilità di raggiungere il luogo di svolgimento della gara fosse assoluto, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 12 maggio 2003, assenti rappresentanti dell’appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’impugnazione della A.S. Cicalese, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 55, punto 2, delle N.O.I.F. la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore compete, infatti, al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Ne discende l’inammissibilità dell’appello a questa Commissione, chiamata a pronunziarsi in terza (e non consentita) istanza. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F., l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cicalese di Cicala (Catanzaro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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