FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA PRO VALDIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, DELL’AMMENDA DI € 258,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.5.2003 AL SIG. DI BRIZZI VALENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA PRO VALDIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, DELL’AMMENDA DI € 258,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.5.2003 AL SIG. DI BRIZZI VALENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Pro Valdiano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pro Valdiano/ Real Pollese del 16.2.2003, rigettava il reclamo e, confermando la decisione del Giudice Sportivo, sanciva l’esclusione della Società dal campionato di 1ª Categoria con assegnazione al campionato di 2ª Categoria per la stagione sportiva 2003/2004. Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Pro Valdiano che eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare per violazione del disposto di cui all’art. 32 punto 6 C.G.S.. Evidenziava, nel merito, come la stessa Commissione non avesse esaminato circostanze poste alla sua attenzione e comunque avesse confermato l’applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall’art. 13 C.G.S. Invece che valutarlo alla luce dell’art. 11 dello stesso Codice; articolo che prende espressamente in esame la commissione di fatti violenti e la relativa responsabilità delle società. Alla seduta del 12 maggio 2003, presenti un Dirigente della società ed il legale della stessa - il quale ultimo ribadiva gli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della Pol. Pro Valdiano, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norme federali e dalla omessa motivazione su punti rilevanti della controversia e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettere b) e c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. Prendendo spunto dalla questione procedimentale, non è seriamente contestabile, come sostenuto dalla società appellante, che l’art. 32, comma 6, del C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Visione e nuove difese che sono in ogni caso garantite in sede di giudizio di terza istanza. Prova della fondatezza della tesi appena esposta risiede nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, C.G.S., laddove nel giudizio innanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio. Alla luce dei rilievi appena svolti l’eccezione proposta dalla Pol. Pro Valdiano non può essere accolta, dunque, visto che il supplemento di rapporto di cui la società lamenta la mancata visione non è atto facente parte del giudizio innanzi al Giudice Sportivo, ma è stato sollecitato all’arbitro della gara, Sig. P. Cangiano, nel corso del giudizio di seconda istanza. Venendo al merito dell’appello, non è del tutto condivisibile l’assunto della Polisportiva secondo cui la Commissione Disciplinare non si è pronunciata su tutti i punti sottoposti al suo esame, dal momento che la Commissione, pur soffermandosi specificamente su alcuni soltanto e non su tutti i punti, ha offerto una valutazione complessiva dei fatti all’origine del procedimento, dando conto in maniera indiretta, ma non per questo meno valida, della sussistenza dei fatti all’origine del processo, della loro gravità e delle relative responsabilità. Che sono gli aspetti di maggior rilievo sui quali la società appellante ha richiamato l’attenzione di questa Commissione. Pur rispondendo al vero, dunque, che a carico della Pol. Pro Valdiano non risultano precedenti; che a protestare a fine gara sia stato un numero non particolarmente elevato di sostenitori; che la dirigenza della società si è adoperata per evitare il verificarsi di incidenti, certo è che i fatti di cui si sono resi responsabili i sostenitori della Pol. Pro Valdiano (nei confronti dell’arbitro e, come ammesso in definitiva dalla stessa appellante, del commissario di campo) rivestono caratteristiche di eccezionale gravità, certamente meritevoli di sanzione delle più severe. Basta riflettere alla situazione di pericolo determinata dalla condotta dei sostenitori, tutt’altro che “tenue”, come sostenuto dalla società appellante; all’inseguimento ed all’aggressione dell’arbitro, al termine della gara, da parte di sostenitore riconosciuto come uno dei facinorosi entrati in scena nell’immediatezza della gara stessa; al fatto che detta ultima aggressione è avvenuta in un’area di servizio ubicata a ben 70 chilometri circa di distanza e dunque alla carica di pericolosità che ostinazione come questa dimostra; non da ultimo, alle lesioni riportate dall’arbitro e dal commissario di campo, pur sempre troppe e troppo gravi per chi si è limitato a prender parte a quello che avrebbe dovuto essere un pacifico avvenimento sportivo. Come detto in narrativa, la Pol. Pro Valdiano ha contestato l’applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall’art. 13 C.G.S. invece che della sanzione pecuniaria specificamente prescritta dall’art. 11 dello stesso Codice per i fatti di violenza. Non è seriamente contestabile che la norma invocata dalla società appellante prende in esame la “responsabilità delle società per fatti violenti”, ma è ugualmente incontestabile, come già sostenuto dalla Commissione Disciplinare, che l’eccezionale gravità dei fatti rende applicabile l’art. 13 del C.G.S., atteso che “certamente la società Pro Valdiano per mano dei propri sostenitori si è resa ‘responsabile della violazione... delle norme federali e di ogni altra disposizione’...”. Osservato da ultimo che la già rilevata eccezionale gravità dei fatti giustifica ampiamente la sanzione inflitta, l’appello proposto va respinto. La tassa reclamo, per effetto della soccombenza, va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pro Valdiano Calcio di Silla (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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