FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI CALCIATORI FRANZOI DAVERSON E MUSTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI CALCIATORI FRANZOI DAVERSON E MUSTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003) Con ricorso alla C.A.F. la N.A.S. Lazio Calcio a Cinque ha proposto appello avverso la decisione, pubblicata con C.U. n. 337 del 18 aprile 2003 con la quale la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque aveva confermato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta dal Giudice Sportivo, ai calciatori Musti Alessio e Franzoi Daverson per avere gli stessi, nel corso del secondo tempo (rispettivamente al 10 m. e 12 s., ed al 19 m. e 31 s.) della gara di Finale di Coppa Italia 2003 N.A.S. Lazio Calcio a Cinque/Prato Calcio a Cinque dell’1.4.2003, “durante un’azione d’attacco condotta dalla squadra avversaria nella quale l’arbitro rilevava una concreta occasione di realizzare una rete, posizionatosi all’esterno del terreno di gioco lanciava sullo stesso un pallone col chiaro intento di indurre l’arbitro ad interrompere il gioco. Per reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale”. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con l’unico motivo di gravame, la società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per insufficiente motivazione ed omesso esame di circostanze decisive. Rileva la Difesa della N.A.S. Lazio Calcio a Cinque che la Commissione Disciplinare “nulla... riferisce sulla invocata circostanza avanzata dalla N.A.S. Lazio quale elemento probatorio determinante ai fini della esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità a carico del calciatore Musti”, in merito alla impossibilità da parte dell’arbitro n. 2 sig. Buluggiunico ufficiale di gara ad avere individuato il Musti quale autore del lancio del pallone in campo - di accorgersi contemporaneamente, minuto 10 secondi 12, del comportamento del Musti e delle proteste irregolari del dirigente della N.A.S. Lazio Sig. Marini, allontanato dal campo. Chiede, pertanto, la revoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Musti fino al 30.6.2003. La deduzione è priva di pregio logico e giuridico. In linea di principio, infatti, nulla impedisce che si percepiscano contemporaneamente comportamenti di più soggetti, senza che ciò esiga il “dono dell’ubiquità”, come ironicamente, ma impropriamente, deduce la Difesa della società appellante. Nel caso di specie, poi, come emerge dal rapporto dell’arbitro Sig. Toscano, al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo, il gioco era stato interrotto: pertanto, tutto ciò che è accaduto dal momento dell’interruzione alla ripresa del gioco, è stato correttamente riferito “al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo”. La deduzione della società appellante è comunque inidonea a scalfire la fede privilegiata di cui godono i rapporti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S.. Rileva inoltre la Difesa della società appellante che “...anche su altro motivo a discarico, per entrambi i calciatori, la C.D. cade in un grave indiscutibile errore di valutazione, riconoscendo pregio alla impostazione difensiva della ricorrente, senza però provvedere di conseguenza, perlomeno con la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori”. Deduce in proposito che “Il G.S. aveva motivato la gravità dei provvedimenti a carico dei due calciatori laziali perché il presunto lancio del pallone aveva interrotto ‘una concreta occasione di realizzare una rete’ per la squadra del Prato, in superiorità numerica in fase di attacco”; che la N.A.S. Lazio aveva obiettato che nel calcio a cinque la semplice superiorità numerica, per le dimensioni del campo ed il conseguente facile recupero della posizione difensiva, non può determinare una “concreta occasione da rete”; che “la C.D., nelle proprie motivazioni al punto 5 accoglie integralmente le doglianze” della N.A.S. Lazio, “affermando letteralmente che ‘trattasi di azione d’attacco’ e non ‘concreta occasione di realizzare una rete’, ma inopinatamente non ha modificato né attenuato la misura delle sanzioni a carico dei calciatori”. Anche questa censura, infondata sia in fatto che in diritto, va disattesa. Va in proposito preliminarmente rilevato che la Commissione Disciplinare non “accoglie” affatto, tanto meno “integralmente”, la tesi sostenuta dalla Difesa della N.A.S. Lazio Calcio a Cinque in merito alla impossibilità di configurare nel Calcio a Cinque, in ipotesi di azione di attacco in superiorità numerica, “concrete occasioni da rete”. La Commissione Disciplinare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e pertanto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Alessio Musti e Daverson Franzoi, in riferimento anche soltanto al loro comportamento sleale ed antisportivo, consistente nell’aver lanciato in campo un pallone per interrompere “un’azione d’attacco” della squadra ospite, e ciò, evidentemente, anche prescindendo dalla ricorrenza, nella fattispecie, di una “concreta possibilità di segnare una rete” pure individuata come tale dal rapporto dell’arbitro Baluggiu. Va poi rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto ai due calciatori la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 anche in riferimento alle “reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale”. Tale comportamento, gravemente scorretto ed ingiurioso, emergente a carico dei due calciatori dalla lettura “incrociata” dei rapporti degli arbitri, del cronometrista e del Commissario di Campo, incontestabile anche in riferimento alla fede privilegiata di cui godono gli atti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S., costituisce ulteriore conferma della assoluta congruità della sanzione. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal N.A.S. Lazio Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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