FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELLA VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELLA VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003) La società Versilia 1998 ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 139 del 17 aprile 2003, che, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, applicava la società Versilia la penalizzazione di due punti nel campionato in corso ed al calciatore Gastasini Enrico la squalifica fino al 30.4.2003. La ricorrente chiede l’annullamento dell’impugnata decisione ritenendola sproporzionata ed ingiusta tanto più perché emessa dopo che erano trascorsi circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale, con conseguente applicazione di una sanzione più equa. Ritiene questa Commissione che il ricorso della soc. Versilia non possa trovare accoglimento in quanto la decisione della Commissione Disciplinare oltre che corretta nel merito appare anche del tutto accettabile anche sul piano della quantificazione delle sanzioni applicate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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