FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 09/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 4.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 7.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 09/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 4.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 7.5.2003) Con delibera pubblicata con C.U. n. 153 del 5 maggio 2003, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell’Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella partita del Campionato Nazionale Dilettanti contro la U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003 il calciatore Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare in quanto tesserato in violazione dell’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F.. Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità del tesseramento del citato Cantoro Lucas Maximilia, e che, pertanto, il calciatore aveva a pieno titolo preso parte alla gara. Avverso tale decisione la U.S. Boys Caivanese proponeva reclamo chiedendo l’acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 156 del 7 maggio 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità del tesseramento del calciatore Cantoro Lucas Maximilia ed altri, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali. Con ricorso in data 8.5.2003 la U.S. Boys Caivanese proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato ingresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del calciatore Cantoro, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l’apposita istanza, “trasmetteva alla scrivente le distinte di gara, i referti degli arbitri e del Commissario di campo” attinenti alla gara Isernia/U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003, e “aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02, C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità del tesseramento del Cantoro...”La censura è infondata. Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla U.S. Boys. Caivanese entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa. Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante. Peraltro, essendo la decisione della Commissione Tesseramenti relativa anche ad altri calciatori, in ogni caso la Commissione Disciplinare non avrebbe potuto dare ingresso alla richiesta di acquisizione integrale “...di tutti gli atti relativi alla decisione della Commissione Tesseramenti del 12.12.02, C.U. 15/D”. Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la U.S. Boys Caivanese censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza. Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità del tesseramento del calciatore Cantoro, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell’Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.). Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo della U.S. Boys Caivanese, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che “i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della FIGC (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Organo posto al vertice della FIGC sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili”.Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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