FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 16/05/2003 n. 1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL’AMMENDA DI e 6.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 2 – APPELLO DEL SIG. RAVELLI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 3 – APPELLO DEL SIG. GAELI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 4 – APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI QUATTRO DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 16/05/2003 n. 1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL’AMMENDA DI e 6.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 2 - APPELLO DEL SIG. RAVELLI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 3 - APPELLO DEL SIG. GAELI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) 4 - APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI QUATTRO DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003) Il Procuratore Federale, con atto del 17 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ravelli Adriano, direttore sportivo della Soc. A.C. Rodengo Saiano, Gaeli Gianluca, dirigente della Soc. Sant’Angelo Calcio s.r.l., Guercilena Alessandro, tesserato della Soc. Sant’Angelo Calcio s.r.l., Previtali Massimiliano, tesserato della Soc. Solbiatese Calcio, Chiari Stefano, dirigente della Soc. A.C. Palazzolo, la Società Rodengo Saiano, la Soc. Sant’Angelo Calcio s.r.l. e la Soc. A.C. Palazzolo, per rispondere: Ravelli Adriano della violazione dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti, in maniera non equivoca, ad alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano del 16.3.2003; Gaeli Gianluca della violazione dell’art. 6, comma 7 e dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito posto in essere dal Ravelli; Guercilena Alessandro della violazione dell’art. 6, comma 7 e dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito; Previtali Massimiliano della violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S. per omessa denuncia del tentativo di illecito; Chiari Stefano della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per frasi brusche e ritorsive nei confronti della Soc. Sant’Angelo e della sua dirigenza; la Società Rodengo Saiano ai sensi dell’art. 6, comma 6, C.G.S. per responsabilità oggettiva nel tentativo di illecito e nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Soc. Sant’Angelo Calcio ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; la Soc. A.C. Palazzolo ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nell’atto di deferimento si precisava che, in base a quanto accertato dall’Ufficio Indagini, era risultato che: - il giorno 15.3.2003 alle ore 21 il Sig. Gianluca Gaeli, dirigente del Sant’Angelo Calcio, aveva denunciato presso la Questura di Lodi il tentativo posto in essere dal Sig. Adriano Ravelli, direttore sportivo della Soc. Rodengo Saiano, di alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano, del giorno successivo, mediante dazione di denaro; - che nella immediatezza della gara era stato videoregistrato dalla DIGOS il colloquio conclusivo tra il Ravelli ed il Gaeli ed era stata sottoposta a sequestro penale una busta contenente e 9.000,00 consegnata spontaneamente dal magazziniere della Soc. Rodendo Sig. Pietro Franchi, al quale la busta era stata affidata in custodia dal Ravelli; - che il Ravelli, previo contatto telefonico stabilito tramite il tesserato della Solbiatese Calcio Massimiliano Previtali, aveva incontrato il calciatore del Sant’Angelo Alessandro Guercilena il giorno stesso della gara di cui trattasi, nei pressi del casello autostradale di Capriate, per chiedergli se realmente non avrebbe giocato come promesso al Ravelli dal Gaeli, il quale “aveva chiesto soldi in cambio della sconfitta del S. Angelo”; - che Stefano Chiari, dirigente dell’A.C. Palazzolo, in data 19 marzo 2003 si era rivolto in termini bruschi al dirigente del Sant’Angelo, Sig. Enrico Baroni, addebitando alla Società ed al Gaeli di aver denunciato l’illecito. Al termine del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare irrogava la inibizione per cinque anni con proposta di radiazione al tesserato Adriano Ravelli per violazione degli artt. 6, comma 1, e 1, comma 1, C.G.S.; la inibizione per anni tre al tesserato Gianluca Gaeli per violazione degli artt. 6, comma 7 e 1, comma 1, C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti dodici da scontarsi nel campionato 2002/2003 e dell’ammenda di 6.000 euro a carico della Società Rodengo Saiano per violazione dell’art. 6, comma 4 C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti quattro da scontarsi nel campionato 2002/2003 e l’ammenda di 5.000 euro a carico della Società S. Angelo Calcio per violazione dell’art. 6, comma 4 C.G.S.; proscioglieva i tesserati Alessandro Guercilena, Massimiliano Previtali, Stefano Chiari e l’A.C. Palazzolo. Contro la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso il Ravelli, la Soc. Rodengo Saiano, il Gaeli e la Soc. Sant’Angelo Calcio. L’appello del Ravelli si articola in due motivi. Con il primo l’appellante eccepisce l’errata motivazione ed errata valutazione degli atti e documenti del procedimento, sostenendo che promotore del tentativo di illecito fu il Gaeli, come risulterebbe dai tabulati telefonici prodotti. Il Ravelli si sarebbe determinato a compiere il tentativo di illecito, con una sconsiderata azione estemporanea e personale decisa al momento, soltanto il giorno della gara alle ore 14. Con il secondo motivo il Ravelli eccepisce l’eccessività della sanzione, richiamando la propria attività ventennale del tutto incensurata e sottolineando che la condotta illecita, interrottasi alla soglia del tentativo, non ha in alcun modo falsato il regolare svolgimento della gara ed il risultato della stessa. La Soc. Rodengo Saiano contesta l’applicazione nei propri confronti dell’art. 6 comma 4 C.G.S., rilevando che le società possono essere ritenute responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.G.S., solo nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, mentre per l’ipotesi di illecito sportivo la responsabilità oggettiva non risulta normativamente contemplata e prevista. In ogni caso, e quindi anche nell’ipotesi di applicabilità della responsabilità oggettiva, rileva di essere stata all’oscuro di tutto; che la condotta tenuta dal Ravelli risulta estranea alle incombenze affidategli; che il comportamento del tesserato è stato posto in essere al di fuori di ogni possibile sfera di vigilanza da parte della Società. In conclusione, chiede in via principale il proprio proscioglimento e, in subordine, l’applicazione di una sanzione più lieve, sotto forma dell’ammenda o della penalizzazione in classifica di due punti. Il Gaeli eccepisce l’errata interpretazione dei fatti da parte della Commissione Disciplinare, rilevando di non aver favorito i contatti, personali e telefonici, con il Ravelli, e di aver collaborato con la Procura di Lodi proprio al fine di impedire la concretizzazione dell’illecito. Sia il Gaeli che la Soc. Sant’Angelo Calcio rilevano poi l’ingiustificata individuazione dell’aggravante relativa alla qualifica rivestita dal Gaeli nell’ambito della società e lamentano l’eccessività delle sanzioni irrogate. Entrambi chiedono, in conclusione, l’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la riduzione delle sanzioni. Il Procuratore Federale ha chiesto la reiezione di tutti gli appelli e la conferma della decisione impugnata. La C.A.F., previa riunione dei ricorsi, tutti oggettivamente connessi, ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare sia immune dalla censura sollevata dagli appellanti e meriti integrale conferma. La responsabilità del Ravelli è assolutamente incontestabile, in quanto basata sulla registrazione video, di contenuto inequivocabile, effettuata dalla DIGOS all’interno dello stadio il giorno dell’incontro e sulla confessione dell’incolpato. La ricostruzione dei fatti, tendente ad attribuire al Gaeli l’iniziativa del tentativo di illecito, non è avvalorata da alcun elemento probatorio e rimane pertanto indimostrata. In ogni caso, se anche si dovesse accedere alla versione dei fatti fornita dal Ravelli, la responsabilità dell’incolpato, evidenziata in modo macroscopico dal tenore della conversazione svoltasi tra Ravelli e Gaeli alle ore 14 circa del giorno della gara sotto il controllo della DIGOS, non risulterebbe certamente sminuita. Neppure l’affermazione di essersi determinato solo all’ultimo momento al tentativo di accomodare il risultato della gara trova conferma negli elementi probatori acquisiti agli atti. Tale versione non si concilia, infatti, con gli incontri avvenuti con il Gaeli al casello autostradale di Trezzo d’Adda alle ore 17 del 15 marzo e con il Guercilena alle ore 9,30 del 16 marzo, giorno della gara, al casello di Capriate. Gli incontri suddetti, per la loro concatenazione e successione cronologica, non trovano alcuna giustificazione se non come atto preparatorio, il primo, e come verifica, il secondo, dell’accordo illecito in fieri. L’estemporaneità e non premeditazione della partecipazione all’illecito del Ravelli è infine smentita dalla circostanza che l’incolpato, appena entrato nel locale in cui il Gaeli lo stava attendendo, gli mostrò senza preamboli la busta contenente 9.000 euro, dichiarandosi subito dopo disponibile ad altri futuri “aggiustamenti” di risultati di gare. Deve pertanto essere confermato il giudizio di gravità della condotta del Ravelli e di pericolosità della stessa per l’intero ordinamento calcistico, espresso dai primi giudici. Anche l’entità della sanzione irrogata al Ravelli, in presenza delle circostanze esattamente tenute in considerazione dalla Commissione Disciplinare, deve essere confermata. Passando all’esame del ricorso della Soc. Rodengo Saiano, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva delle società per l’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, rimane un cardine della disciplina sportiva anche nella regolamentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, come chiaramente enunciato, in linea generale, dall’art. 2 n. 3 e, specificamente per l’ipotesi di illecito sportivo, dall’art. 6 n. 4 del suddetto codice. Trattandosi di una forma di responsabilità che, per definizione, prescinde dalla dimostrazione di una specifica colpa, la Soc. Rodengo Saiano risponde dell’operato del proprio direttore sportivo pur non avendo avuto notizia o comunque consapevolezza della illecita condotta dallo stesso posta in essere. La sanzione della penalizzazione in classifica è congrua, per i motivi indicati dai primi giudici, che questa Commissione condivide. Né può trovare accoglimento la richiesta di contenimento della pena nella sola sanzione pecuniaria, attesa la tassatività del combinato disposto dall’art. 6 n. 4 e dall’art. 13 n. 1 lettera f) C.G.S.. Gli appelli del Gaeli e della Soc. Sant’Angelo Calcio, sostanzialmente fondati sul generico rilievo di una errata individuazione dell’aggravante relativa alla qualifica rivestita dal Gaeli nell’ambito della Società, non hanno pregio, essendo del tutto logiche e conformi alle risultanze probatorie le argomentazioni espresse dai primi giudici nel motivare il loro convincimento. La responsabilità del Gaeli in ordine all’infrazione di ritardata denuncia addebitatagli è fuori discussione, essendo fondata, tra l’altro, proprio sulle dichiarazioni confessorie rese dall’incolpato, il quale ha ammesso di aver atteso sino al sabato per inoltrare la denuncia, pur avendo avuto sin dalla giornata del martedì la “intuizione” che il Ravelli gli stesse proponendo un accordo illecito per accomodare il risultato della gara Sant’Angelo/Rodengo Saiano. L’entità delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare appare congrua ed adeguata alle infrazioni commesse e, pertanto, non suscettibile di riduzione alcuna. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.C. Rodengo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia), dal Sig. Ravelli Adriano, dal Sig. Gaeli Gianluca e dalla S. Angelo Calcio di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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