FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPOTERRA 2000/ICHNOS CALCETTO SASSARI DEL 21.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPOTERRA 2000/ICHNOS CALCETTO SASSARI DEL 21.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna - Delegazione Calcio a Cinque - presa visione della lettera inviata dalla Delegazione Calcio a Cinque con la quale si ammetteva l’errore per una errata interpretazione del comunicato n. 10 e che aveva di fatto impedito la disputa della gara, rigettava il reclamo presentato dalla Società Ichnos Calcetto Sassari, che chiedeva la vittoria per 2-0 relativamente alla gara Capoterra 2000/Ichnos Calcetto Sassari del 21.2.2003, non Disputatasi in quanto la Pro Capoterra 2000 non era presente sul campo di gara, in violazione di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Calcio a Cinque. Disponeva che la gara fosse recuperata in data da destinarsi (Com. Uff. n. 27 del 4 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, preso atto che la decisione di spostare l’orario della gara Pro Capoterra/Ichnos del 21.2.2003 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 non risultava essere mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale, e, di conseguenza, mai portata a conoscenza della società Ichnos; che dal referto arbitrale risultava che, all’orario fissato per la disputa della gara, era presente soltanto la squadra dell’Ichnos e che la società Pro Capoterra non si era presentata sul terreno di gioco entro le ore 21,30 come previsto dall’art. 54 N.O.I.F.; preso altresì atto che non poteva essere invocata la causa di forza maggiore, non sussistendone i presupposti, infliggeva alla società Pro Capoterra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Pro Capoterra 2000 sottolineando come: - il 24.2.2003 il Delegato Regionale avesse formalmente ammesso, con apposita dichiarazione, l’errata interpretazione, da parte della stessa Delegazione delle alternanze fra le varie partite ospitate nell’impianto dislocato nel recinto dello Stadio Sant’Elia di Cagliari, dove si sarebbe dovuta disputare la gara in oggetto; errore di cui ci si era accorti solo il giorno stesso della gara; - il Delegato avesse informato la Pro Capoterra della situazione ricevendo la sua disponibilità a disputare la partita al termine di quelle precedenti, con spostamento quindi dell’orario di inizio. Disponibilità dapprima ricevuta anche dalla Soc. Ichnos Sassari, la sola presentatasi allo Stadio all’orario stabilito originariamente, in seguito non più concessa causa l’indisponibilità del vettore utilizzato per la trasferta; di qui l’abbandono dell’impianto sportivo per far rientro nella città di provenienza e l’impossibilità di disputare la partita, nonostante la Pro Capoterra 2000 si fosse presentata sul campo, anche se secondo il nuovo orario concordato con il Delegato. Chiedeva pertanto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare con conseguente ordine di ripetizione della gara. L’appello è infondato e va quindi respinto. L’art. 13 N.O.I.F. statuisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario; la pubblicazione di detti comunicati avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono poi conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Orbene, la decisione di spostare l’orario della gara Pro Capoterra/A.S. Ichnos delle ore 21,00 (orario indicato dalla Soc. Pro Capoterra 2000 nell’annuario delle società partecipanti al campionato regionale C1 maschile di Calcio a Cinque, stagione 2002-2003) alle ore 22,30 non è mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale e di conseguenza non idoneamente portata a conoscenza della Soc. Ichnos. Né tale può considerarsi l’informale ed inusuale avviso dato dal Delegato Regionale, così come documentato dall’appellante. Inoltre l’art. 54 N.O.I.F. statuisce al primo comma che “le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara”, aggiungendo al secondo comma che “nel caso di ritardo... l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara, purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”, a ciò si aggiunga che l’art. 55 delle N.O.I.F. sancisce che “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Nella vicenda in oggetto, così come risulta dai documenti ufficiali degli arbitri della gara, la Soc. Pro Capoterra 2000 non si è presentata sul campo in tenuta da gioco entro le ore 21,30 previste dal secondo comma dell’art. 54, dovendosi pertanto considerare rinunciataria a norma dell’art. 55. Né può invocarsi l’ultima parte di detto articolo, in quanto il fatto che il campo fosse occupato da un’altra squadra non può certo considerarsi causa di forza maggiore. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’Associazione Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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