FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI AVEZZANO/MODUGNO DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI AVEZZANO/MODUGNO DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003) Giova premettere, in punto di fatto, che con decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002, in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, veniva dichiarata la nullità della lista di trasferimento, tra gli altri, del calciatore Favaro Gianluigi, passato dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi veniva disposto il ripristino del vincolo del medesimo con la società dante causa.All’uopo veniva invocato il disposto dell’art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quando al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”. Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che la lista di trasferimento del predetto calciatore non era stata sottoscritta dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si era addivenuti al predetto pronunciamento di nullità. L’odierna società reclamante vedeva dunque disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine al calciatore ad essa trasferito. Insorta davanti a questa C.A.F., la ricorrente incassava (riunione del 9 gennaio 2003), nondimeno, un altro responso sfavorevole, in quanto il reclamo, seppur ritenuto ammissibile, non risultava in grado di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti. Doverosa si appalesava, infatti, la declaratoria di nullità della lista di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest’ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell’irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non era stata in grado di revocare efficacemente in dubbio. L’attuale gravame nasce, invece, dall’intento della società Città di Avezzano di contestare la pronunzia della competente Commissione Disciplinare, la quale, accogliendo il reclamo della controparte A.S. Modugno Calcio a Cinque avverso la decisione in data 5 febbraio 2003 del Giudice Sportivo (che aveva omologato il risultato sul campo salvo trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini), e dopo aver acquisito ulteriore avviso della Commissione Tesseramenti - che in data 9 maggio 2003 (C.U. n. 30/D) si era espressa formalmente per la nullità del tesseramento del calciatore Favaro Giovanni, nato il 13 aprile 1978, in favore della Società reclamante - infliggeva all’appellante la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 18 gennaio 2003, avendo schierato il predetto calciatore, non titolato a parteciparvi. Il reclamo in trattazione, che non può essere peraltro tacciato di tardività alla luce delle risultanze dell’invio a mezzo fax, non merita ad ogni modo di essere accolto, risultando evidente come, seppur con imprecisioni riguardanti il nome di battesimo, le vicende in questione, a partire da quelle in inizio descritte che hanno portato già questa Commissione d’Appello a doversi pronunziare, riguardino un’unica e ben identificabile persona fisica, tale Favaro Giovanni (seppur già tesserato con il nome di Gianluigi ed indicato come Giovanni Luigi in alcune certificazioni dello stato civile, ma non nell’estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita), nato ad Avezzano il 13 aprile 1978. Emergendo, in definitiva, l’effettiva sussistenza della posizione irregolare del calciatore Favaro, tesserato con diverso nome per due società, merita conferma la decisione impugnata e quindi l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Città di Avezzano di Avezzano (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it