FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TACCOLA/CENAIA DEL 27.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TACCOLA/CENAIA DEL 27.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha rigettato il reclamo della U.S. Urbino Taccola, volto ad ottenere l’assegnazione della vittoria per 0-2 nell’incontro con la S.C. Cenaia del 27 aprile 2003, a motivo della partecipazione a detto incontro del calciatore Saoud Larbi, schierato dalla S.C. Cenaia nonostante (asseritamente) squalificato. Rilevava la Commissione come il suddetto calciatore fosse stato squalificato a seguito di espulsione rimediata nell’ultima giornata del Campionato Regionale Juniores (come da Com. Uff. n. 40, C.R. Toscana, del 17 aprile 2003); come il Saoud Larbi avesse ciononostante partecipato all’incontro del 27 aprile 2003 della prima squadra nel Campionato di Promozione; come tuttavia la squalifica “rimediata” nel Campionato Regionale Juniores dovesse essere scontata “nella squadra dove militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”; come - in caso sia finito il campionato di riferimento - certo non si potesse sostenere che la squalfica andava scontata in un campionato diverso ed in una squadra diversa; come fosse del tutto inconferente il riferimento operato alle norme “speciali” emanate dal Presidente federale e rese note con il Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A del 26 febbraio 2003, divulgato dal Comitato Regionale Toscana nel Com. Uff. n. 36 del 20 marzo 2003; come dovesse ritenersi perfettamente regolare la posizione del Saoud Larbi e di conseguenza non meritevole di accoglimento la richiesta di assegnazione della vittoria per 0-2 formulata dalla reclamante U.S. Urbino Taccola. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 2 maggio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la S.S. Urbino Taccola interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 5 maggio successivo. Esponeva l’appellante che - ai sensi dell’art. 12, comma 6, C.G.S. (recte: art. 17, comma 6) - “le sanzioni della squalifica o della inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”; che tale precetto - nel disporre l’obbligatorietà dell’assolvimento della sanzione nel corso della stagione in corso - sarebbe prevalente rispetto al principio, cui dà voce il comma 3 dell’art. 17, per cui “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”; che tale lettura del combinato disposto delle due norme sarebbe avvalorata dal provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A, ove - al punto 3, lett. b) - si stabiliva che “le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out”; che dunque, ancorché avesse giocato in altra squadra della stessa società, il Saoud Larbi avrebbe violato il prevalente principio dell’assolvimento della sanzione nella stagione in corso; che egli avrebbe partecipato appunto ad una gara di play-out pur avendo maturato una squalifica a seguito di espulsione, che appunto - a norma del predetto provvedimento del Presidente federale - non veniva “azzerata” nel passaggio alla fase degli scontri diretti per promozione o retrocessione; che dunque doveva riconoscersi la posizione irregolare del Saoud e così disporsi la vittoria per 0-2 della ricorrente. Il gravame della U.S. Urbino Taccola, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Appare innanzitutto incensurabile l’interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell’art. 17, comma 3, C.G.S.. Tale precetto dispone nitidamente che la squalifica per una o più giornate di gara deve essere scontata “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. È ben vero che viene fatto “salvo quanto previsto nel comma 6”, tuttavia in tale comma 6 non è contenuto alcun precetto che si ponga in contraddizione con il comma 3: vi si specifica cioè che, ove le sanzioni non possano essere scontate nella stagione in cui sono state irrogate, esse vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive, ed inoltre che, in caso il calciatore sanzionato cambi società, le sanzioni sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare la prima squadra della nuova società di appartenenza. Resta tuttavia fermo - salvo quest’ultima deroga - il principio per cui la squalifica va scontata nella squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione; principio rispetto al quale nulla si addice - tanto meno in contrario - nel provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C.. La questione controversa, circa l’obbligo per un calciatore espulso nel corso di una gara della squadra Juniores di scontare la conseguente squalifica nella prima gara successiva di altra squadra della medesima società, non trova dunque risposta nel comma 6 dell’art. 17 C.G.S., bensì nel comma 3, come ha correttamente rilevato la Commissione Disciplinare nella pronuncia odiernamente impugnata. Conclusione che trova conferma e specificazione, nell’ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, rilevante nel caso de quo, in quanto prescritto dall’art. 41, comma 1, C.G.S.. Ivi si precisa che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi”. Non residuano dunque margini di dubbio circa il principio per cui, il calciatore squalificato per una delle più squadre di una società, deve scontare la squalifica per la medesima squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione, non avendo la possibilità in quel medesimo giorno di giocare in alcun altra delle squadre della stessa società. Viceversa resta aperta la facoltà di giocare per le altre squadre della stessa società, qualora queste siano impegnate in giorni diversi da quello in cui il calciatore ha l’obbligo di non prendere parte alla gara della squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Nel caso in esame, è pacifico che il Campionato Juniores fosse finito per la stagione in corso, essendo stato il Saoud espulso nell’ultima partita del medesimo. Pertanto egli dovrà scontare la squalifica nella prima giornata del campionato Juniores della propria società (ovvero nella prima squadra dell’eventuale nuova società di destinazione), avendo l’obbligo di non giocare per alcuna altra squadra della propria società (attuale o nuova) in quel medesimo giorno. Per contro, il Saoud era pienamente legittimato a giocare una gara di play-off della prima squadra del Campionato di Promozione, in tanto in quanto (come deve darsi per scontato, essendo terminato il Campionato Juniores) essa non si tenesse in un giorno in cui doveva giocare la squadra Juniores, nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. G. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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