FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 04/06/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRI DEL 4.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 04/06/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRI DEL 4.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in data 19.5.2003, rigettava il reclamo della A.S. San Lorenzo del Vallo, tendente ad ottenere la sanzione della perdita della predetta gara, per la Nuova Acri, per la posizione irregolare del suo calciatore Ferraro Francesco. La A.S. San Lorenzo del Vallo impugnava la predetta decisione, deducendo che il Ferraro, nella stagione 2001/2002 era un suo tesserato, a titolo definitivo; che non si era mai verificato un suo trasferimento ad altra società e che, quindi, la sua partecipazione alla gara in esame era da considerarsi irregolare, a tutti gli effetti e doveva comportare la conseguenza della perdita della stessa per la Nuova Acri (nella cui squadra, il Ferraro aveva giocato quella partita). L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, correttamente, osservato che il calciatore Ferraro Francesco, nato a Cosenza, il 22.5.1982, risulta, da quanto attestato dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, regolarmente tesserato con la società San Lorenzo del Vallo e trasferito, in prestito temporaneo, alla S.S. Nuova Acri, in data 20.9.2002 (con la lista di trasferimento n. 0155291), sottoscritta dal Vice Presidente della prima società e quindi, valida). Per completezza, va osservato che non risulta, in alcun modo provato che il Vice Presidente della A.S. San Lorenzo del Vallo abbia firmato il cartellino del Ferraro, “senza la previa autorizzazione del Presidente e in mancanza di questi, del Direttivo”, come, apoditticamente sostenuto nel ricorso. Al rigetto del ricorso, consegue l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. San Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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