FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003) Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica infliggeva la sanzione della inibizione fino al 6.9.2003 all’allenatore della A.C. Santo Stefano, Sig. Conti Gladis, in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell’1.3.2003. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla A.S. Santo Stefano, con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. n. 34) riduceva la sanzione dell’inibizione al 15.7.2003. Avverso la suddetta delibera ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale il Sig. Conti Gladis chiedendo l’annullamento della sanzione o in subordine la riduzione dell’inibizione inflitta. Il ricorso è inammissibile. La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la sanzione della inibizione al reclamante fino al 17.7.2003 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l’art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per sanzioni superiori ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Sig. Conti Gladis e dispone incamerarsi la tassa versata.
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