FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003) Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica infliggeva, tra l’altro la sanzione dell’inibizione fino al 6.2.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. al dirigente della A.C. Santo Stefano, Sig. Vatteroni Carlo, per atti di violenza nei confronti del direttore della gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell’1.3.2003. Il Giudice Sportivo di 2° Grado adito dal Vatteroni, con delibera del 3 aprile 2003 (Com. Uff. n. 34) respingeva il reclamo. Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione il dirigente Vatteroni Carlo impugnava tale decisione, chiedendo l’annullamento della decisione o in subordine la riduzione della sanzione inflitta. Ritiene, questa Commissione, che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. Il ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appellocome sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it