FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA AVVERSO LA DICHIARAZIONE D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003) 7 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA TOLVE IN ORDINE A SANZIONI DIVERSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it -
6 - APPELLO DEL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA AVVERSO LA DICHIARAZIONE D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)
7 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA TOLVE IN ORDINE A SANZIONI DIVERSE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla squalifica del calciatore Lucia Rocco e del dirigente Sabatino Rocco, proponeva reclamo alla C.A.F. la Società Juventus Club Antromeda in persona del legale rappresentante Mattia Rocco; altro ricorso veniva presentato contro la stessa decisione dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. I due ricorsi debbono essere riuniti per connessione oggettiva. In sostanza in entrambe le impugnazioni si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L’impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale intepretazione della norma è errata in quanto l’abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l’abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto i ricorsi del Juventus Club Antromeda e del Presidente della L.N.D. Debbono essere accolti con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Juventus Club Andromeda di Tolve (Potenza) e dal Presidente della L.N.D., li accoglie e annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito. Si ordina la restituzione della tassa versata dal Juventus Club Andromeda.
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