FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS 8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 24.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS 8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 149 del 24.4.2003) Con delibera pubblicata con C.U. n. 76 del 18 dicembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell’Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti contro la Pol. Viribus Unitis dell’8.9.2002 i calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent e Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare di tesseramento. Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità dei tesseramenti dei citati, e che, pertanto, i calciatori avevano a pieno titolo preso parte alla gara. Avverso tale decisione la Pol. Viribus Unitis proponeva reclamo. La Commissione Discipoinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 149 del 24 aprile 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali. Con ricorso in data 28.4.2003 la Pol. Viribus Unitis proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato ingresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi ai contestati tesseramenti, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento dei calciatori, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l’apposita istanza, trasmetteva alla società la copia degli atti relativi alla delibera della Commissione Tesseramenti e aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02 C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia e non anche la documentazione richiesta:1. copia dell’autorizzazione del presidente federale per il tesseramento del calciatore Taua Vincent Xatie; 2. attività conoscitiva e d’indagine posta in essere dalla F.I.G.C. in merito ai presunti precedenti tesseramenti con altre Federazioni del calciatore Montero Lucas Rodrigo prima del tesseramento in Italia con la F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 6 delle N.O.IO.F.; copia dell’autorizzazione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. e dei successivi tesseramenti del calciatore Cantoro Lucas Maximilia con società della F.I.G.C..La censura è infondata. Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla Pol. Viribus Unitis entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa. Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante. Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la Pol. Viribus Unitis censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero, Taua e Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza. Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità dei tesseramenti dei calciatori, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell’Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.). Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo dellaPol. Viribus Unitis, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che “i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili”. Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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