FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL SIG. PAGNIELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL SIG. PAGNIELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003) Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell’art. 42, comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell’art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato. Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Polisportiva Atletico 2000, la Polisportiva Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e, per quanto riguarda specificamente la presente decisione, il Sig. Matteo Pagniello, accompagnatore ufficiale della società nelle gare sopraindicate. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 38, tra altre sanzioni, irrogava al Sig. Pagniello la inibizione fino al 30.6.2003. Il Sig. Pagniello appella la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado rilevando la sua estraneità alla vicenda e, in ogni caso, la sproporzionata entità della sanzione se riferita alla sua posizione del tutto marginale nella vicenda. Deve in contrario rilevarsi che correttamente il Sig. Pagniello è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte. La sanzione, peraltro, è effettivamente eccessiva rispetto a tale violazione. La C.A.F. ritiene che la sanzione della inibizione possa essere ridotta e fissata al 10 maggio 2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello del Signor Pagniello Matteo come sopra proposto, riduce al 10.5.2003 la sanzione dell’inibizione inflitta al reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.
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