FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 49 dell’1.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell’1.5.2003) Il Sig. Sergio Lechthaler, Consigliere del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, proone ricorso contro la sentenza in oggetto indicata, con la quale gli è stata inflitta l’inibizione per mesi n. 1 per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.. Motiva tale reclamo in quanto le mancate comparizioni alle convocazioni del Procuratore, sono dovute a legittimi impedimenti - motivi di lavoro, incarico di pubblico servizio. L’appello è infondato. Questa Commissione rileva che le motivazioni addotte non sono idonee per permettere l’accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Lechthaler e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it