FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL CALCIATORE PINTO FRANCESCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DEL FOGGIA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 3.4.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it -
4 - APPELLO DEL CALCIATORE PINTO FRANCESCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DEL FOGGIA CALCIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 3.4.2003)
Il calciatore Francesco Pinto adiva questa Commissione, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D - Riunione del 3.4.2003, con la quale è stato dichiarato nullo il suo tesseramento in favore della società Foggia Calcio. Il motivo della decisione della Commissione Tesseramenti consiste nell’apocrifia delle firme del legale rappresentante della società Foggia Calcio (Alessandro Tomaselli, che ha disconosciuto le sue firme, mentre la società ha presentato una perizia calligrafica di parte, che ha concluso nel senso suddetto), che figurano apposte sulla variazioni di tesseramento relativa al calciatore Pinto e sul relativo contratto economico per il periodo dall’1.7.2001 al 30.6.2004. Al riguardo, va, anche considerato che il Pinto non ha, espressamente indicato il legale rappresentante della società, tra le persone presenti, al momento della firma del contratto che ci occupa e che il suo procuratore Mariano Grimaldi ha dichiarato di non conoscere il Tomaselli e di non sapere, quindi, chi ha apposto, materialmente, la firma contestata. In sostanza, l’apocrifia della firma del Tomaselli è risultata provata, come detto, dagli accertamenti, svolti dall’Ufficio Indagini e dalla Commissione Tesseramenti. La difesa del Pinto afferma che “all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva in oggetto, colui che oppose materialmente la firma per il Foggia Calcio si qualificò come Alessandro Tomaselli, legale rappresentante, pro tempore del Foggia Calcio s.r.l.”. Come si vede non si sostiene, con certezza, che a firmare sia stato, effettivamente, il Tomaselli, persona che non poteva essere, del tutto, sconosciuta al calciatore e soprattutto al suo procuratore, se non altro per la fase preliminare delle trattative, relative al contratto, da lui svolte. Del resto, sempre la difesa del Pinto, sia pure, “per ipotesi”, sostiene che, anche se chi ha firmato il contratto era privo del potere rappresentativo, “il contratto ha avuto regolare esecuzione ed è stato ratificato dal legale rappresentante della società” ed è, quindi, valido. Prima di passare a questo aspetto del problema, la C.A.F. ritiene che le motivazioni della decisione della Commissione Tesseramenti, sul punto dell’apocrifia della firma del Tomaselli, sono pienamente condivisibili e non sono, in alcun modo, inficiate dai relativi motivi di appello, dei quali si è detto. Tutte le altre considerazioni contenute nei motivi di appello sono ininfluenti, ai fini della regiudicanda. Non sussistono le lamentate violazioni di carattere procedurale, che, comunque, non sarebbero in grado di produrre la nullità della decisione impugnata; non vi è motivo di procedere agli adempimenti probatori richiesti. La difesa, in sostanza, sostiene che la situazione, tra le parti, fino a quel momento buona, è cambiata perché il calciatore non ha voluto accettare una riduzione degli emolumenti pattuiti, con il contratto del 29.6.2001. Da quel momento è nata una forte conflittualità (descritta, analiticamente, nei suoi sviluppi giudiziari e sportivi, a pagine 3 e 4 dei motivi di appello). In conclusione, è irrilevante, che il contratto, che ci occupa, è stato eseguito per la stagione 2001/2002 ed è stato contestato quando il Foggia Calcio ha chiesto, senza successo, al calciatore, una riduzione dei suoi emolumenti. Il tesseramento di Francesco Pinto è nullo, a causa dell’accertata apocrifia della firma del rappresentante legale del Foggia Calcio, in calce alla variazione del predetto tesseramento per calciatori professionisti, trattandosi di vizio che cade su di un elemento essenziale del negozio giuridico in esame. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del calciatore Pinto Francesco come sopraproposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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