FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. CASALBORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANIGROTTA/POL. CASALBORE DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it -
8 - APPELLO DELLA POL. CASALBORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANIGROTTA/POL. CASALBORE DEL 16.3.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)
Con ricorso del 24.3.2003 l’U.S. Piani Grotta ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 16.3.2003 con la Pol. Casalbore, la regolarità della posizione del calciatore Massimiliano Ignelzi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante fosse stato espulso dal campo in quella precedente, disputata dalla Pol. Casalbore in data 9.3.2003 con lo Sporting Venticano, essendogli poi stata comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Avellino, per tale espulsione, la squalifica a tutto il 31.12.2005, come da C.U. n. 24 del 20.3.2003. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2.5.2003 l’adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore Ignelzi non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo in quanto lo stesso, nel corso dell’incontro precedente, avendo aggredito alla fine del secondo tempo il d.d.g., gli aveva sostanzialmente impedito di estrarre il cartellino rosso; che il C.U. n. 24 del 20.3.2003, quindi, riportava giustamente la squalifica del calciatore fra quelli “espulsi dal campo”, con la conseguenza che, dato l’automatismo della squalifica in caso di espulsione dal campo, l’Ignelzi non avrebbe potuto partecipare alla gara del 16.3.2003, ha accolto il proposto reclamo e per l’effetto ha inflitto alla Polisportiva Casalbore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione, con atto del 7.5.2003, la Polisportiva Casalbore ha proposto appello, chiedendone l’annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore Ignelzi non fosse stato in realtà espulso dal campo nel corso della gara del 9.3.2003 con lo Sporting Venticano, avendo quindi titolo a partecipare alla gara successiva del 16.3.2003 con il Piani Grotta, considerato che la sua squalifica è stata pubblicata solo sul C.U. n. 24 del 20.3.2003, cioè successivamente a tale ultima gara, ed avrebbe dovuto essere inserita fra quelle comminate ai calciatori “non espulsi dal campo”. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza. Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che il calciatore Ignelzi, al 50° del secondo tempo, dopo aver colpito al collo ed all’orecchio con un violento schiaffo il d.d.g., gli impediva con la forza, trattenendogli le mani, di estrarre il cartellino rosso per la notificazione del provvedimento di espulsione dal campo (vedasi rapporto del d.d.g. E C.U. n. 24 del 20.3.2003). Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare a giudicare che l’Ignelzi dovesse essere considerato, a pieno titolo, calciatore espulso dal campo, e come tale automaticamente squalificato per la gara successiva, a norma dell’art. 41, comma 2, C.G.S.. L’Ignelzi, infatti, ha impedito di fatto e con violenza al d.d.g. di notificargli immediatamente l’espulsione dal campo, ma il calciatore, così come i dirigenti della società di appartenenza, non poteva non considerarsi destinatario di un tale provvedimento sanzionatorio, considerata anche la gravità del camportamento tenuto, che ha poi comportato l’irrogazione a suo carico della squalifica sino al 31.12.2005. In virtù della suddetta automaticità della squalifica del calciatore espulso dal campo per la gara immediatamente successiva, anche in mancanza della pubblicazione della stessa, l’Ignelzi, quindi, non avrebbe dovuto partecipare alla gara del 16.3.2003. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Casalbore di Casalbore (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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