FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2003 AL SIG. GRACI GIUSEPPE E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CIARCIÀ GIAMPAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 159 del 9.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2003 AL SIG. GRACI GIUSEPPE E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CIARCIÀ GIAMPAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 159 del 9.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha solo parzialmente accolto il reclamo della S.S. Nuova Vibonese, avverso l’inibizione del tesserato Graci Giuseppe e la squalifica dei tesserati Fanelli Giuseppe e Ciarcià Giampaolo, irrogate dal Giudice Sportivo per avere il primo tentato di impedire ad un Assistente Arbitrale di accedere al proprio spogliatoio, tentato di scagliarsi negli spogliatoi contro l’Arbitro, offendendolo, e colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria; e per avere i secondi colpito a fine gara dei calciatori della squadra avversaria. Rilevava la Commissione come i comportamenti addebitati al Graci fossero tutti indicati a livello di tentativo, salvo il fatto di aver colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria, e come pertanto la sanzione irrogata apparisse eccessiva ed andasse ridotta dal 31 dicembre al 31 ottobre 2003; come anche l’atto addebitato al Fanelli fosse stato posto in essere in un unico contesto e, comunque, non fosse idoneo a provocare danno alla parte lesa, risultando quindi congrua una riduzione della squalifica da 5 a 4 giornate di gara; come infine l’atto di violenza addebitato al Ciarcià andasse equiparato all’atto di violenza posto in essere a gioco fermo, risultando pertanto adeguata la squalifica per tre gare. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 159 del 9 maggio 2003 del Comitato Interregionale, la S.S. Nuova Vibonese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 12 maggio successivo. Reiterava l’appellante gli argomenti già dedotti nel gravame contro la decisione del Giudice Sportivo, volti sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione del fatto da parte della C.A.F. e non estrinsecantisi nell’enucleazione di specifici vizi della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell’art. 33, comma 1, C.G.S. - è conseguentemente inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Vibonese di Vibo Valentia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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