FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it – 17 – APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF MATERA/MANDURIA DELL’1.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it - 17 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF MATERA/MANDURIA DELL’1.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale infliggeva al F.C. Matera la penalizzazione di tre punti in classifica a titolo di responsabilità oggettiva perché un calciatore della squadra ospite (il Manduria) era stato colpito da un candelotto fumogeno acceso lanciato da un sostenitore del F.C. Matera e quindi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per ricorrere e cure ospedaliere (C.U. n. 178 del 3 giugno 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale condividendo l’assunto del Giudice Sportivo che l’episodio fosse da configurarsi grave rigettava il ricorso del F.C. Matera, che sosteneva come l’episodio fosse connotato da particolare tenuità, ritenesse nell’ambito della applicabilità delle previsioni di cui all’art. 12 C.G.S. e quindi, in alternativa alla sanzione della penalizzazione, potesse applicarsi una delle sanzioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) c) d) e) (C.U. n. 183 del 6 giugno 2003). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il F.C. Matera sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 C.G.S. da parte della Commissione Disciplinare, considerato che: 1) il Matera era impossibiitato a prevenire l’evento perché demandato in via esclusiva alle forze di Polizia; 2) il lancio del fumogeno era finalizzato al festeggiamento per la segnatura del Matera e non per offendere un avversario; 3) la gara in oggetto riguardava una partita di play-off e non una normale partita di campionato, per cui la sanzione era troppo punitiva. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.
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