FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 4,5,6 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003) 5 – APPELLO DEL CALCIATORE RIPA MANOLO MORRIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003) 6 – APPELLO DEL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 4,5,6 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003) 5 - APPELLO DEL CALCIATORE RIPA MANOLO MORRIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003) 6 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in esito agli atti della gara Frosinone/Latina, disputata per il Campionato Nazionale di Serie C2, Girone C, in data 19 aprile 2003, irrogava, tra altre sanzioni applicate per tale incontro, ai calciatori Pellegrino Emilio, Ripa Morris Manolo e Aruta Sossio della S.S. Frosinone Calcio la squalifica fino al 30 settembre 2004, perché avevano partecipato ad una colluttazione che aveva visto impegnati calciatori della loro squadra e calciatori della Società Latina e perché, dopo tale fatto, avevano circondato un assistente del direttore di gara colpendolo con calci e procurandogli delle lesioni alle gambe e a un gluteo costringendolo a ricorrere al pronto soccorso dell’Ospedale “Umberto I” di Roma (Comunicato Ufficiale del 22 aprile 2002, n. 235/C). Avverso tale deliberazione i tre calciatori Pellegrino, Ripa e Aruta proponevano separati reclami alla competente Commissione Disciplinare. I reclami, previa loro riunione, venivano parzialmente accolti dalla Commissione Disciplinare quanto alle sanzioni inflitte che venivano pertanto ridotte fissandosi la squalifica a tutto il 28 febbraio 2004 (Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2003, n. 249/C). Avverso tale decisione propongono separati appelli i tre calciatori. Gli appelli, che possono essere riuniti in quanto diretti avverso una stessa decisione, devono dichiararsi inammissibili, in applicazione dell’art. 33, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva. La questione, infatti, non rientra in nessuna delle fattispecie regolate dalla disposizione ora richiamata che si riferisce all’ambito di competenza di questa C.A.F.. Dispone, infatti, l’art. 33, primo comma, ora citato che “Le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa rappresentazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e in altre materie nominativamente indicate”. Nella fattispecie in esame gli appellanti svolgono rilievi di mero fatto, esponendo una versione dei fatti diversa da quella rilevabile dagli atti ufficiali. Si tratta, quindi, di questioni che non rientrano nella competenza di questa C.A.F. che, come si rileva dall’elencazione riportata, ha una competenza di pura legittimità. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dei calciatori Aruta Sossio, Ripa Manolo Morris e Pellegrino Emilio, come sopra proposti, li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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